Lo scandalo Kohl, inerente al finanziamento illecito
del partito CDU, ha appalesato in Germania l’esistenza, sinora inimmaginabile,
di un elevato e capillare grado di malaffare e di corrutibilità
dell’apparato politico-istituzionale. Nonostante l’opinione pubblica tedesca
fosse negli ultimi anni adusa a molteplici scandali politici, in nessun
caso si poteva direttamente ed incontrovertibilmente ascrivere quest’ultimi
ai vertici dell’apparato politico-istituzionale. Inoltre, ciò
che ha particolarmente scosso l’opinione pubblica tedesca sono state sia
le modalità, definite in Germania “mafiotiche” (“mafiotisch”), di
realizzazione degli intenti illeciti, sia la protervia con cui alcuni personaggi
coinvolti giustificavano il proprio operato riferendosi tra l’altro, con
riguardo al pactum sceleris, ad una opinabile parola d’onore (“Ehrenwort”),
simboleggiante la cristallizzazione di un comportamento, il quale secondo
l’opinione dei suddeti personaggi non poteva sottostare ai precetti del
“comune” ordinamento giuridico democratico.
Come è noto, il finanziamento illecito dei
partiti, contrariamente alle normative vigenti in Italia ed in Francia,
in Germania non constituisce, in quanto tale, reato. Nonostante ciò
rimangono eventualmente configurabili, qualora sia appurata la concomitanza
di ulteriori elementi, i reati di frode (“Betrug”), malversazione (“Untreue”)
ed evasione fiscale (“Steuerhinterziehung”). Difatti fu proprio in virtù
dell’indagini della Procura della Repubblica di Augsburg (Augusta), nella
provincia bavarese, a causa di reati di evasione fiscale e frode ipotizzati
nei confronti di Schreiber, Leisler Kiep e Max Strauß, che è
stato possibile, risalendo ai vertici politico-istituzionali, dissolvere
il velo sui finanziamenti illegali della CDU e su eventuali atti di corruzione
nel caso Leuner-Elf/Aquitaine. Ora, lo scandalo Kohl ha contemporaneamente
evidenziato ulteriormente il ruolo precipuo spettante alle Procure della
Repubblica nell’ambito della realizzazione del controllo giudiziario del
potere politico-esecutivo, controllo quest’ultimo essenziale sia per l’effetività
di una democrazia parlamentare fondata sul principio della suddivisione
dei poteri, sia per la realizzazione del concetto di eguaglianza . Benché
in Germania non si possano constatare forme di clamorosa conflittualità
tra il potere politico-esecutivo e quello giudiziario, non è difficile
percepire, perquanto subliminali e latenti, notevoli discrepanze tra i
suindicati poteri.
Non si tratta certamente di una circostanza fortuita
se il presidente dell’Associazione Tedesca dei Giudici (Deutsche Richtervereinigung),
Voss, ammonisce sensibili tentativi da parte del potere politico-esecutivo
di influire sulle singole decisioni dei magistrati giudicanti. Tantomeno
da sottovalutare è la dichiarazione di astensione di un giudice
bavarese, il quale ha reso pubbliche le pesantissime ingerenze nei suoi
confronti da parte dei membri del governo bavarese . Con apprensione si
deve prendere nota del fatto che uno dei procuratori della Repubblica di
Augsburg. nell’ambito delle inchieste nei confronti di Schreiber, Leisler
Kiep e Max Strauß, abbia sentito la necessità di celare per
un determinato periodo al Ministero della giustizia bavarese i tentativi
di analisi tecniche al fine di potere leggere il hard disk del computer
di Max Strauß, giacché doveva temere l’avocazione dell’inchiesta
o altre indebite ingerenze. Perplessità suscita inoltre dover constatare,
che, dopo che il Pubblico Ministero (Staatsanwalt) aveva messo a conoscenza
il Ministro della giustizia bavarese dei tentativi di lettura del hard
disk, quest’ultimo sia irreperibile, creando notevoli dissapori a livello
parlamentare, ove viene reclamata l’istituzione di una commissione parlamentare
d’inchiesta allo scopo di delucidare le modalità della scomparsa.
Ora, considerato che il caso Kohl (ovviamente nella
sua totalità) rende ancora più manifesto il conflitto istituzionale
tra potere politico-esecutivo e le procure della Repubblica appare opportuna
una disamina dello status e ruolo del Pubblico Ministero in Germania. Occorre
in questo contesto rammentare che la nota assenza di indipendenza dei procuratori
del Pubblico Ministero è da alcuni anni oggetto di dibattiti e studi
accademici, avvertiti dall’opinione pubblica con sensibile apprensione.
Sin dalla pubblicazione dell’articolo “Von Italien lernen” (trad.: Imparare
dall’Italia) nel quotidiano nazionale “TAZ”, nel quale si auspicava l’introduzione
in Germania di istituti giuridici preposti alla garanzia dell’indipendenza
dei Pubblici Ministeri ed allo sviluppo di una maggiore, forse più
reale ed effettiva, indipendenza dei giudici, con riferimento al sistema
vigente in Italia, elevando quest’ultimo a modello di paragone, è
agevole constatare come i suddetti dibattiti vengano riproposti ogni qualvolta
uno dei numerosi scandali giudiziari ne dia adito. Difatti, frequentemente,
l‘opinione pubblica tedesca ha dovuto con stupore ed apprensione prendere
atto delle apparenti incapacità o delle manifeste difficoltà
dei procuratori della Repubblica di esercitare l’azione penale nei confronti
di personaggi influenti del mondo politico ed economico. Sin troppo spesso
le attività dei Procuratori della Repubblica appaiono contraddistinte
da solerte inerzia e da facili archiviazioni. Con riferimento alle preoccupanti,
molteplici forme di influssi ed ingerenze indebite da parte del potere
esecutivo nei confronti del Pubblico Ministero si menzioneranno, in questa
sede, unicamente i casi ”Baden-Württemberg”, “Zwick”, “Balsam-AG”
e “Hessische Steuerfahndung”. Tali fenomeni hanno indotto tra gli altri
l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta del Land Baden-Württemberg
sulle connivenze tra membri di governo e gli uffici della procura della
Repubblica .
Di attualità sono sia l’opinabile, e per
taluni incomprensibile, archiviazione del procedimento penale nei confronti
dell’attuale Ministro presidente Koch nell’ambito dello scandalo dei finanziamenti
illeciti della CDU dell’Assia, sia le risultanze della commissione parlamentare
d’inchiesta del Bundestag sui finanziamenti illeciti del partito CDU grazie
alle quali è agevole appurare indebite ingerenze da parte del potere
esecutivo nei confronti dei procuratori di Augsburg. Eventi questi tutti
contraddistinti da inusuale interessamento da parte del governo allorquando
i procuratori della Repubblica espletavano normale attività requirente
in casi in cui vi erano implicati influenti personaggi dell’establishment
politico ed economico legati ai partiti politici di maggioranza o a membri
di governo. Le modalità con cui si esplicava l’influsso indebito
consistevano tra l’altro in forme inusitate di richieste da parte del Ministro
di giustizia in persona di rapporti/dossier in merito allo sviluppo dell’attività
requirente, oppure il suddetto influsso politico-giudiziario si concretizzava
sia con l’avocazione, sia con la richiesta di agevoli e compiacenti archiviazioni,
sia con la sostituzione del procuratore dell’ufficio del Pubblico Ministero
sino a quel momento incaricato. I suesposti malesseri inerenti al modello
tedesco della pubblica accusa, sono stati negli ultimi anni ulteriormente
evidenziati dai successi della magistratura requirente italiana nell’ambito
delle inchieste con riferimento ai rapporti illeciti tra potere politico
ed economico.
Tali esiti favorevoli, hanno indotto, come già
accennato, parte dell’opinione pubblica e del mondo accademico tedesco
a propugnare l’emulazione del modello italiano, in quanto contraddistinto
a differenza di quello tedesco, dall’indipendenza del Pubblico Ministero
dal potere esecutivo . Difatti, il modello tedesco del Pubblico Ministero
è caratterizzato da rigida, stretta dipendenza gerarchica dei procuratori
della Repubblica dal Ministro di giustizia . In questo contesto giova rammentare
che i membri dell’Assemblea Costituente tedesca, a differenza dei membri
dell’Assemblea Costituente italiana, non si sono preoccupati di sancire
costituzionalmente né l’indipendenza personale del procuratore della
Repubblica né quella istituzionale del Pubblico Ministero. In questo
ambito non ci si può esimere dal sottolineare che quantunque la
Legge Fondamentale della Repubblica Federale di Germania (Grundgesetz)
possa per taluni aspetti fungere da paradigma, essa, con riferimento all’enucleazione
dei concetti dello stato di diritto e del garantismo, appare insufficiente.
Rare sono difatti le norme costituzionali pertinenti al diritto penale,
al diritto processuale penale e all’ordinamento giudiziario. La legge fondamentale
tedesca, ad esempio, non prevede l’esistanza di un organo di autogestione
della magistratura, paragonabile al CSM, né si preoccupa, come già
illustrato, di garantire l’indipendenza del Pubblico Ministero. L’Assemblea
Costituente tedesca ha volutamente demandato al legislatore ed alla giurisprudenza
il compito di sviluppare e realizzare il concetto dello stato di diritto.
Tale “vuoto costituzionale” ha indubitabilmente
influito sulla legislazione in merito e più esattamente sulla “non-legiferazione”,
sia il codice di procedura penale (StPO, promulgato il 1.2.1877), sia la
legge sull’ordinamento giudiziario (GVG, promulgata il 27.1.1877) dimostrano
tuttora, nonostante i molteplici emendamenti, il notevole influsso di una
elaborazione concettuale retriva ed autoritaria . Ovviamente, tale contesto
normativo influisce sullo status ed il ruolo dei procuratori della Repubblica.
In merito alla posizione giuridica del procuratore della Repubblica necessita
sottolineare previamente , che sin dall’entrata in vigore della Legge Fondamentale
tedesca, si può riscontrare una notevole dicotomia, tra l’altro
per la cultura giuridica tedesca alquanto inusitata, tra dottrina e giurisprudenza.
Invero, autorevole dottrina, sostenendo comunque l’esigenza di una riforma
della struttura gerarchica degli uffici della procura della Repubblica
in virtù del principio costituzionale dello stato di diritto, asserisce
l’esistenza di un minimo di indipendenza del Pubblico Ministero grazie
ad una interpretazione restrittiva, costituzionalmente adeguatrice, delle
norme del codice di procedura penale e della legge sull’ordinamento giudiziario
.
Ora, il primo problema che insorge è quello
della natura giuridica del Pubblico Ministero. Una cospicua parte della
dottrina intravede nel Pubblico Ministero un’organo dell’ordinamento giudiziario,
applicando ad esso il concetto di potere giudiziale ai sensi dell’articolo
92 della Legge Fondamentale . Tale assunto permette ad una parte della
dottrina di dedurre l’indipendenza dei procuratori della Repubblica, assimilandoli
alla categoria dei giudici, dall’articolo 97, 1° comma della Legge
Fondamentale. Una simile equiparazione viene respinta non solo dalla giurisprudenza,
bensì anche dalla dottrina maggioritaria, poiché i summenzionati
articoli dispongono che il potere giudiziale sia affidato unicamente ai
giudici (Richter). Secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria
il Pubblico Ministero è un organo di amministrazione e tutela della
giustizia sui generis (Organ der Rechtspflege sui generis) facente comunque
parte del potere esecutivo .
Il problema che ne deriva riguarda la liceità
di un assetto rigidamente gerarchico del Pubblico Ministero, così
come previsto dal testo normativo . Difatti, in ossequio alla legge sull’ordinamento
giudiziario, il singolo procuratore della Repubblica sottostà in
virtù dei §§ 146 e 147 GVG, al potere di direzione ed
istruzione non solo generica, bensì specifica, del suo superiore
gerarchico . Il suddetto superiore gerarchico può essere sia il
procuratore capo della propria procura della Repubblica (Leiter der Staatsanwaltschaft)
sia il procuratore generale presso la Corte di Appello, sia infine il Ministro
della giustizia del Land . In questo ambito, giova previamente rammentare
che in Germania, a causa della struttura federale, vi è una bipartizione
dell’amministrazione della giustizia. Essa, di norma, è di competenza
dei singoli Länder, cosicché i procuratori della Repubblica
presso i tribunali e le corti di appello sottostanno al Ministro della
giustizia del Land. Unicamente la Procura Federale della Repubblica presso
la Corte Suprema Federale di Cassazione sottostà all’amministrazione
federale e dunque al Ministro federale della giustizia .
Con riferimento all’assetto gerarchico occorre specificare
che ai sensi del § 145 GVG il superiore ha inoltre, in ogni fase dell’inchiesta,
il potere di devoluzione, ossia di avocazione delle indagini e di sostituzione
del procuratore incaricato . Ovviamente, mentre il diritto di sostituzione
può essere esercitato anche dal Ministro di giustizia, il potere
di devoluzione, ossia di avocazione delle indagini, può competere
unicamente ai superiori in funzione di Pubblico Ministero, in virtù
della loro qualità di membri della procura della Repubblica . Ciò
comporta che sarà o il procuratore generale del Land, o quello
della Repubblica Federale ad esercitare, come ultimo superiore gerarchico
“interno”, eventualmente su istruzione del Ministro di giustizia, il diritto
di devoluzione. Ne consegue, in conclusione, che il potere politico può
in ogni fase influire sul decorso dell’azione penale sia ordinando l’archiviazione
, sia definendo le modalità dell’inchiesta, sia sostituendo i procuratori
incaricati, sia avocando le indagini. Inoltre, giova considerare che l’esercizio
dei suindicati provvedimenti del superiore gerarchico non sono soggetti
ad obblighi formali in quanto non necessitano alcuna motivazione oppure
documentazione . Ed invero istruzioni orali sono assolutamente sufficienti
e d’altronde rappresentano comune prassi.
Appare opportuno sottolineare, altresì, che
nei confronti dei provvedimenti del superiore gerarchico non è prevista
tutela giudiziaria . In considerazione di quanto sopra esposto la dottrina
maggioritaria è incline a limitare i poteri del superiore gerarchico
soprattutto in virtù del fatto che il principio di obbligatorietà
in Germania sottostà a ragguardevoli eccezioni . Il principio di
obbligatorietà (Legalitätsprinzip), a differenza del sistema
italiano (vedi Art. 112 CI), non è sancito costituzionalmente, ma
viene desunto dal principio di eguaglianza (Art. 3 Grundgesetz) . Tale
principio, così evinto, è posto in relazione di conflittualità
con il principio costituzionale di proporzionalità . Ne consegue
che il principio di obbligatorietà, così come previsto dal
§ 152, 2° comma del codice di procedura penale tedesco, viene
delimitato dal principio di opportunità (Opportunitätsprinzip,
vedi §§ 153 e seguenti StPO) , il quale è, a sua volta,
espressione del principio costituzionale di proporzionalità .
Secondo il principio di opportunità, qualora
il reato venga ritenuto di lieve entità e non vi sia un interesse
pubblico all’azione penale, il Pubblico Ministero può chiedere l’archiviazione
al giudice competente o in casi particolari archiviare autonomamente .
Necessita rammentare inoltre, che qualora il Pubblico Ministero sia del’opinione
che il fatto non costituisca reato, oppure che il fatto non sussista, quest’ultimo
deterrà sempre la facoltà di archiviare autonomamente il
procedimento, senza intervento alcuno del giudice. Proprio queste ingenti
facoltà di poter archiviare autonomamente hanno fatto sorgere la
questione se il Pubblico Ministero non fosse in realtà un giudice
prima del giudice (Richter vor dem Richter). Se si considera altresì
la prassi di utilizzo di, tra le singole procure dei Länder, differenti
direttive generiche ai fini dell’applicazione delle disposizione penali,
non è difficile comprendere come il Pubblico Ministero venga anche
definito come un legislatore prima del legislatore (Gesetzgeber vor dem
Gesetzgeber). Va rilevato in questo ambito, che i procuratori della Repubblica
hanno di frequente archiviato autonomamente, in applicazione del principio
di opportunità, proprio quei casi in cui erano coinvolti personaggi
del mondo politico e dell’alta finanza . Ciò rende più agevolmente
comprensibili i timori della dottrina maggioritaria la quale paventa in
determinati casi una applicazione pericolosamente indulgente delle norme
in merito all’archiviazione.
In considerazione di quanto sopra esposto nell’
intento di limitare il rapporto di subordinazione del procuratore della
Repubblica nell’espletamento dell’azione penale, la dottrina propugna talvolta
la tesi dell’insussistenza di un vincolo gerarchico tra il Ministro della
giustizia ed i singoli procuratori della Repubblica, basandosi su quella
dottrina che assimila la funzione del Pubblico Ministero al potere giudiziale,
in quanto organo dell’ordinamento giudiziario . Anche viene sostenuta talora
la tesi dei limiti impliciti del diritto di direttiva ed istruzione in
virtù della natura giuridica del Pubblico Ministero, in quanto organo
di amministrazione e tutela della giustizia sui generis, vincolato dall’obbligo
di veridicità e giustizia . Parte della dottrina è altresì
dell’opinione che almeno nella fase dibattimentale il procuratore della
Repubblica debba poter agire secondo convincimento e coscienza, godendo
di piena autonomia . Ora, per quanto venga avvertita l’esigenza dell’indipendenza
del procuratore della Repubblica, il contesto normativo non rende plausibili
le suesposte costruzioni dogmatiche . Difatti la giurisprudenza in merito
si è sempre attenuta ad una interpretazione tradizionale delle disposizioni
attinenti allo status ed al ruolo dei procuratori della Repubblica .
Giova però rilevare che a causa delle palesi
carenze del sistema vigente in Germania, con riferimento allo status ed
al ruolo del Pubblico Ministero, è stata reclamata, vista l’impossibilità
di una soluzione interpretativa, una riforma globale della struttura gerarchica
del Pubblico Ministero . Degno di nota appare il progetto ministeriale
di riforma del 1976, proposto per conto del Ministero Federale della Giustizia,
il quale prevede l’introduzione di molteplici garanzie a favore del procuratore
della Repubblica subalterno . Ad esempio, al § 146, 1° comma GVG
del progetto legge si prevede che i procuratori abbiano il diritto di adempiere
ai propri incarichi, nell’ambito delle direttive ed istruzioni dei propri
superiori, in modo autonomo e secondo la propria responsabilità
. Al § 146, 2° comma GVG del progetto legge viene introdotto l’obbligo
di documentare per iscritto le istruzioni impartite dal superiore in merito
ad un procedimento specifico . Qualora, per motivi di urgenza, le suindicate
istruzioni dovessero essere impartite oralmente, quest’ultime dovranno
poi essere confermate per iscritto entro 48 ore.
Il § 146a, 1° comma GVG del progetto legge
sancisce il diritto del procuratore subalterno di non eseguire, tranne
che in casi di urgenza, le istruzioni riguardanti un caso specifico, qualora
quest’ultimo dubiti della liceità o sia persuaso dell’illiceità
dell’istruzione . Infine il § 146b, 1° comma GVG del progetto
legge stabilisce il principio della piena autonomia del procuratore della
Repubblica durante la fase dibattimentale . In questo modo si intende per
lo méno limitare il potere gerarchico interno ed esterno, ossia
dell’esecutivo, aumentare la trasparenza dell’esercizio della procura della
Repubblica e al contempo conferire, nonché riconoscere, al procuratore
della Repubblica almeno durante il dibattimento maggiore dignità
professionale e morale. In proposito appare opportuno ricordare come nonostante
in relazione ad un assetto dogmatico-istituzionale notevolmente differente,
tale progetto di riforma, in virtù della considerata esigenza di
una maggiore indipendenza del Pubblico Ministero, sostenga l’introduzione
di garanzie e meccanismi che rammentano, per lo méno nella loro
funzione di una maggiore trasparenza, talune disposizioni del codice di
procedura penale italiano. Si consideri ad esempio l’articolo 53, 1°
comma CPP, il quale sancisce la piena autonomia del Pubblico Ministero
nell’esercizio delle proprie funzioni durante l’udienza, oppure l’articolo
372, 1° comma CPP, il quale prevede l’obbligo di motivare il decreto
di avocazione.
Altresì va menzionato che la necessità
di una riforma del sistema gerarchico della procura della Repubblica in
Germania non è unicamente avvertita dalla dottrina e dai tecnici
ministeriali, bensì tale esigenza è stata ribadita anche
nell’ambito dell’inchiesta parlamentare del Land Baden-Württemberg.
Essa, invero, ha esaminato le connivenze tra il Ministero della Giustizia
ed i funzionari degli uffici della procura delle Repubblica, i quali frequentemente
decretavano l’archiviazione dell’azione penale nei casi in cui erano coinvolti
personaggi strettamente legati ai membri di governo ). A seguito di questa
inchiesta parlamentare i rappresentanti della FDP, il partito liberale,
in quel periodo membro della coalizione governativa a Bonn, hanno sostenuto
che le attività della procura della Repubblica non appaiono conformi
agli obblighi imposti dalla legge , altresì è stata constatata
con preoccupazione l’esistenza di un eccessivo interessamento da parte
del Ministro della giustizia del Land Baden-Württemberg con riferimento
alle modalità dello svolgimento dell’azione penale nei confronti
di personaggi influenti in stretto rapporto con i rappresentanti governativi
. E hanno concluso proponendo che i procuratori della Repubblica debbano
poter agire analogamente ai giudici, in modo indipendente e liberi da istruzioni
. In tal modo verrebbe meno il sospetto di connivenze ed ingerenze illecite.
Infine i rappresentanti della FDP hanno auspicato una riforma al fine di
eliminare l’attuale struttura gerarchica di subordinazione alle istruzioni
.
Giova in questo contesto sottolineare che le richieste
di una maggiore trasparenza dell’esercizio della procura della Repubblica
e l’eliminazione della struttura gerarchica di subordinazione alle istruzioni
sono state riproposte con vigore anche dall’Associazione Tedesca dei Giudici,
la quale, inequivocabilmente sostiene la necessità di una riforma
dell’ attuale sistema, in particolar modo l’eliminazione del diritto di
istruzioni nei casi concreti da parte dei ministri di giustizia. Queste
richieste sono state di recente, proprio come conseguenza del caso Kohl,
ribadite e precisate da Horst Böhm, presidente dell’Associazione Bavarese
dei Giudici (Bayerische Richtervereinigung), specialmente ove vi siano
inchieste politicamente rilevanti o laddove vi siano notevoli interessi
economici. Considerato il reale pericolo di ingerenze indebite, Horst Böhm
specifica che una simile riforma è necessaria già al mèro
scopo di eliminare qualsivoglia sospetto di ingerenza.
Da quanto suesposto si può dedurre in conclusione
che il modello tedesco del Pubblico Ministero, contraddistinto da stretta
dipendenza gerarchica dall’esecutivo, non appare idoneo né a garantire
un operato libero da influssi esterni, e quindi imparziale, né a
garantire la realizzazione del precetto costituzionale dell’eguaglianza
di fronte alla legge. Il caso Kohl ha evidenziato ulteriormente le già
note carenze del modello tedesco rafforzando in molteplici ambienti, politico-istituzionali
e dottrinali, l’anelito della tanto auspicata introduzione, per lo méno
parziale, dell’indipendenza del Pubblico Ministero.
1 Frankfurter Allgemeine Zeitung
(FAZ), 1. 7. 2000, pp. 1, 12; Die Woche, 30. 6. 2000, pp. 1, 6, 7 (Wie
kriminell war das Kohl-Regime?); Süddeutsche Zeitung (SZ), 29. 6.
2000, p. 1, 26. 6. 2000, pp. 1, 2 (Kohl gerät wegen Akten-Vernichtung
unter Druck), 11. 2. 2000, p. 5, 4. 2. 2000, pp. 1, 5, 29. 1. 2000, pp.
1, 6, 55, 28. 1. 2000, p. 9; Die Woche, 14. 1. 2000, p. 1, 7. 1. 2000,
p. 5 ss.
2 SZ, 7. 2. 2000, p. 1, 22. 1.
2000, p. 13, 18. 1. 2000, p. 12, 15. 1. 2000, p. 15; Pflüger, Ehrenwort.
Das System Kohl und der Neubeginn, Goldmann Verlag, München, 2000.
3 Volkmann, Parteispenden als
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pen. , 1999, p. 116 ss. (153-154); Hofmann, Die Staatliche Teilfinanzierung
der Parteien, in Neue Juristische Wochenschrift (NJW), 1994, p. 691 ss.;
v. Arnim, Verfassungsfragen der Parteienfinanzierung, in Juristische Arbeitsblätter
(JA), 1985, p. 121 ss. e p. 207 ss.
4 Rimarchevole in questo contesto
è il fatto che sia in Francia, sia in Italia, sia in Spagna le inchieste
giudiziarie coinvolgenti personaggi dell'apparato politico-istituzionale
siano state frequentemente avviate inizialmente dalle Procure di provincia,
geograficamente distanti dalle capitali, centri del potere politico.
5 SZ, 2. 3. 2000, p. L9.
6 SZ, 29. 6. 2000, p. 1,
26. 6. 2000, pp. 1, 2, 10. 3. 2000, p. 2, 23. 2. 2000, p. 1, 22. 2. 2000,
p. 8, 11. 2. 2000, p. 12; Die Woche, 1. 1. 2000, p 26.
7 BVerfGE, 9, 223; Muhm
Raoul, Der unabhängige Staatsanwalt. Das italienische Modell, in Rechtsphilo-sophische
Hefte, Nr. 6, 1996, p. 55 ss.; Muhm Raoul, Dependencia do Ministerio Publico
do Executivo na Alemanha, in Revista do Ministerio Publico, Lisbona, Nr.
61, 1995 p. 121 ss.; Muhm Raoul, Dependencia del Ministerio Fiscal del
Ejecutivo en la Republica Federal Alemana, in Jueces para la democracia,
Madrid, Nr. 2, 1994, p. 93 ss.
8 SZ, 21. 7. 2000, pp. 1,
4 (Der Aufstand der dritten Gewalt), 6, 14. 8. 1999, p. 8; Lamprecht, Vom
Mythos der Unabhängigkeit. Über das Dasein und Sosein der deutschen
Richter, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1995.
9 SZ, 5. 10.
1999, p. 6.
10 SZ, 11. 11. 1999, p.
L13.
11 SZ, 21. 6. 2000, p. L13, 13.
4. 2000, p. 1, 1. 3. 2000, p. L8, 26. 2. 2000, p. L9.
12 SZ, 13. 4. 2000, p. L8
13 SZ, 6. 5. 2000, p. 11.
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C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 25. ed., 1998, p. 49
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Koller, Die Staatsanwaltschaft - Organ der Judikative
oder Exekutivbehörde, Peter Lang Verlag, Frankfurt a. M, 1997; Pott,
Die Außerkraftsetzung der Legalität durch das Opportunitätsdenken
in den Vorschriften der §§ 154, 154a StPO, Peter Lang Verlag,
Frankfurt a. M, 1996; Muhm Raoul, Der unabhängige Staatsanwalt. Das
italienische Modell, op. cit., pp. 55 ss.; Löwe-Rosenberg, Die Strafprozeßordnung
und das Gerichtsverfassungsgesetz, Großkommentar, Walter de Gruyter,
Berlin-New York, 24. ed. , 1996, sub § 146 GVG; Muhm Raoul, Dependencia
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Raoul, Dependencia del Ministerio Fiscal del Ejecutivo en la Republica
Federal Alemana, op. cit, p. 93 ss.; Walter-Freise, Le Ministère
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(Ministerio Publico. Instrumento do executivo ou orgão do poder
judicial?), 1994, pp. 99-105; Kunert, Wie abhängig ist der Staatsanwalt?,
in Festschrift f. Rudolf Wassermann, Verlag Luchterhand, Darmstadt, 1985;
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Berlin, 1980; Wax, Der unabhängige Staatsanwalt, in Deutsche Richterzeitung
(DRiZ), 1972, p. 163ss; Görke, Weisungsgebundenheit und Grundgesetz,
in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW), 1961,
p. 560 ss. Con riguardo al rapporto tra Pubblico Ministero e potere politico,
nell'ambito di una visione comparatistica, tra i tanti: Maia Costa, Il
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1150 ss.; Andrés Ibáñez, Por un Ministerio Público"dentro
de la legalidad", in Nueva Doctrina Penal, Buenos Aires, 1998/B, pp. 435-466;
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1996; Bruti Liberati, Cerretti e Giasanti, Governo dei giudici - La magistratura
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Ibáñez, Entre politica y derecho: el estatuto del actor publico
en el proceso penal, in Cuadernos de derecho judicial, Madrid, 1995, pp.
15-47; Perrot, Institutions Judiciaires, V, Ed. Mont Chrestien, 1993, Paris,
p. 48ss, in questo contesto vedasi altresì : Eighth United Nations
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, " Guideline
on the Role of Prosecutors", GA RES 166 (45) del 18. 12. 1990.
15 SZ, 10. 5. 2000, p. 15
(Gewaltenteilung durch Parteien aufgehoben), 6. 5. 2000, p. 11 (Im Käfig
der Politik), 18. 1. 2000, p. 12, 16. 7. 1998, p. 7, 14. 7. 1998, p. 7,
2. 7. 1998, p. 4.
16 In merito ai limiti dell'indipendenza
dei giudici in Germania vedasi: Groß, Verfassungsrechtliche Möglichkeiten
und Begrenzungen für eine Selbstverwaltung der Justiz, in Zeitschrift
für Rechtspolitik (ZRP), 1999, p. 368 ss.; Muhm Raoul e Muhm Myriam,
A Alemanha à procura da independência da magistratura, in
Revista do Ministerio Publico, Lisbona, Nr. 76, 1998, p. 83 ss.; Muhm Raoul
e Muhm Myriam, Alemania: en busca de la independencia de la magistratura,
in Jueces para la democracia, Madrid, Nr. 33, 1998, p. 93 ss; ZRP-Rechtsgespräch,
Ein Verstoß gegen die Kultur der Justiz: "Die dritte Gewalt darf
nicht alles mit sich machen lassen", in ZRP, 1998, p. 368 ss.; Bohlander
e Latour, Zum Einfluß der politischen Parteien auf die Ernennungen
zum Bundesgerichtshof, in ZRP 1997, pp. 437-439; Lamprecht, Vom Mythos
der Unabhängigkeit. Über das Dasein und Sosein der deutschen
Richter, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1995; Leisner, "Gesetzlicher
Richter" - vom Vorsitzenden bestimmt? Problematisches Richterrecht aus
den Vereinigten Großen BGH-Senaten, in NJW, 1995, pp. 285-289.
17 Die Tageszeitung (TAZ),
24. 7. 1993, p. 11; SZ, 5, 8, 1993, 4. 12. 93, p. 7 (Die Justiz im Käfig
der Politik - was wäre, wenn italienische Staatsanwälte gegen
deutsche Politiker ermitteln würden?).
18 SZ, 6. 5. 2000, 18. 1.
2000, p. 12; Rudolph, Die politische Abhängigkeit der Staatsanwaltschaft,
in NJW 1998, p. 1205; Rüping, Die Staatsanwaltschaft - Stiefkind der
Revolution, in Strafverteidiger (StV), 1997, pp. 276-279; Schäfer,
Der Rücktritt: Zum Status der Generalstaatsanwälte in Deutschland,
in NJW 1997, p. 1753.
19 SZ, 21. 6. 2000, p. L13.
20 Muhm Raoul, Dependencia
del Ministerio Fiscal del Ejecutivo en la Republica Federal Alemana, op.
cit., p. 93 ss.
21 Bericht und Beschlußempfehlung
des Untersuchungsausschusses "Unabhängigkeit von Regierungsmit-gliedern
und Strafverfolgungsbehörden" - Landtag von Baden-Württemberg,
10. Wahlperiode, Drucksache 10/6666, 17. 2. 92
22 Muhm Raoul, Dependencia do
Ministerio Publico do Executivo na Alemanha, op. cit., p. 121; Relazione
conclusiva della Commissione Parlamentare di Inchiesta del Landtag bavarese,
pubblicazione12/16599, 6. 7. 1994, p. 43 ss.
23 Istituzione della Commissione
Parlamentare di Inchiesta del Lantag Nordrhein- Westfalen, 2. 11. 1994,
Drucksache 11/7916.
24 Rudolph, op. cit., p. 1205.
25 Bericht und Beschlußempfehlung
des Untersuchungsausschusses "Unabhängigkeit von Regierungsmit-gliedern
und Strafverfolgungsbehörden" - Landtag von Baden-Württemberg,
10. Wahlperiode, Drucksache 10/6666, 17. 2. 92
26 SZ, 16. 3. 2000, p. L11, 7.
3. 2000, p. 11, 22. 2. 2000, p. 4 (Die Staatsanwaltschaft adelt eine Lüge),
9. 2. 2000, p. 1, 28. 1. 2000, p. 1.
27 Degno di nota è il comportamento
del Ministro della Giustizia bavarese, il quale esortava il Procuratore
Generale di prendere in particolar modo in considerazione eventuali prescrizioni
al fine di archiviare l’inchiesta nei confronti di Max Strauß, figlio
di Franz Josef Strauß e fratello dell’attuale Ministro Monika Strauß/Hohlmeier,
cfr. SZ, 5. 5. 2000, p. L8. In questo contesto si consideri altresì
l’esposto della frazione dei Verdi del Landtag bavarese nei riguardi del
Procuratore Generale di Monaco di Baviera a causa di favoreggiamento personale
in atti di ufficio (Strafvereitelung im Amt), cfr. SZ, 7. 6. 2000, p. L8;
SZ, 21. 6. 2000, p. L13. SZ, 6. 5. 2000, p. 11 (Justiz wurde in Spendenaffäre
behindert), 5. 5. 2000, p. 1, 1. 3. 2000, p. L8. Con riferimento alla Commissione
Parlamentare d'inchiesta del Bundestag sui finanziamenti illegali del partito
CDU vedasi :BT-DR 14/2139, del 23. 11. 1999; Kölbel e Morlok, Geständniszwang
in parlamentarischen Untersuchungen ?, in ZRP, 2000, p. 217 ss.; Schröder,
Altes und Neues zum Recht der Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse
aus Anlass der CDU Parteispendenaffäre, in NJW, 2000, p. 1455ss.;
Pabel, Verhängung von Beugehaft durch einen Untersuchungsausschuß,
in NJW, 2000, p. 788 ss.
28 Rudolph, op. cit. p. 1205;
Muhm Raoul e Muhm Myriam, A Alemanha à procura da independência
da magistratura, op. cit., p. 83 ss.; Muhm Raoul e Muhm Myriam, Alemania:
en busca de la independencia de la magistratura, op. cit., p. 93 ss.; Muhm
Raoul, Der unabhängige Staatsanwalt. Das italienische Modell, op.
cit, p. 55 ss.
29 Rudolph, op. cit. p. 1205;
Schäfer, op. cit., p. 1753; Walter-Freise, op. cit, pp. 99-105.
30 von Bülow, Im Namen
des Staates, Piper Verlag, München, 3. ed., 1999, p. 310.
31 Vedasi l'attenta analisi in
"Von Italien lernen" (trad. : "Imparare dall'Italia"), Die Tageszeitung,
24. 7. 1993, p. 11. Vedasi altresì: Süddeutsche Zeitung, no.
178, 5. 8. 1993, p. 3.
32 Albrecht, Peter-Alexis, Kriminologie,
C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1999, p. 177; Kleinknecht/Meyer,
Strafprozessordnung, Kommentar, C. H. Beck'sche Ver-lagsbuchhandlung, München,
41. ed. , 1993, p. 1718-1720; Roxin, Strafverfahrensrecht, C. H. Beck'sche
Verlagsbuchhandlung, München, 23. ed. 1993, p. 44 ss; Pfeiffer, Karlsruher
Kommentar zur Strafprozessordnung, C. H. Beck'sche Verlagsbuch-handlung,
München, 2. ed. , 1987, p. 1807; Löwe-Rosenberg, Die Strafprozessordnung
und das Gerichtsverfassungsgesetz, Grosskommentar, Walter de Gruyter, Berlin-New
York, 23. ed. , 1979, sub § 146 GVG, p. 33 ss.
33 Ad esempio, per quanto concerne
l'assetto della struttura federale, nonché l'istituto del voto di
sfiducia costruttivo.
34 Lamprecht, Wie transparent
ist die Justiz?, in ZRP, 1993, p. 372 ss.
35 Löwe-Rosenberg, op. cit.,
sub § 146 GVG, p. 38 ss.; Pfeiffer, op. cit., p. 1810; Wagner, Der
objektive Staatsanwalt - Idee und Wirklichkeit, in JZ, 1974, 320; Arndt,
Umstrittene Staatsanwaltschaft, in NJW, 1961, 1616. Roxin, op. cit., p.
51.
36 Roxin, op. cit., p. 48 ss.;
Fezer, Strafprozessrecht I, Verlag C. H. Beck, München, 1. ed. , 1986,
p. 28.
37 Henn, Zum Ministeriellen Weisungsrecht
gegenüber der Staatsanwaltschaf', in DRiZ, 1972, p. 152; Wagner, Zur
Weisungsgebundenheit der Staatsanwälte, in NJW, 1963, p. 8.
38 Roxin, op. cit., p. 48; Löwe-Rosenberg,
op. cit., sub § 146 GVG, p. 37.
39 Roxin, op. cit., p. 48; Fezer,
op. cit., p. 29; Kleinknecht/Meyer, op. cit., p. 1708 ss.; Guarnieri, Magistratura
e Politica in Italia, Società Editrice Il Mulino, 1992, p. 56.
40 Roxin, op. cit., p. 48 ss.;
Bader, Staatsgewalt und Rechtspflege, in JZ, 1956, p. 4; Löwe-Rosenberg,
op. cit., sub § 146 GVG, p. 35.
41 Kleinknecht/Meyer, op. cit.
; p. 1718-1719; Pfeiffer, op. cit., p. 1810; Fezer, op. cit., p. 27 ss.
42 Fezer, op. cit., p. 27 ss.;
Kleinknecht/Meyer, op. cit., p. 1718-1719.
43 Va specificato che la procura
federale della Repubblica e, ai sensi degli arti-coli 142a e 120 dell'ordinamento
giudiziario, eccezionalmente competente per i reati di terrorismo, spionaggio,
attentato alla costituzione, etc. , ossia unicamente per quel tipo di illecito
che lede gli interessi istituzionali della Repubblica Federale di Germania
nella sua totalità.
44 Roxin, op. cit., p. 49; Löwe-Rosenberg,
op. cit., sub § 145 GVG, p. 29.
45 Fezer, op. cit., p. 27; Pfeiffer,
op. cit., p. 1808.
46 Ovviamente, nei limiti imposti
dai §§ 258a, 344 StGB, ossia Codice Penale della Repubblica Federale
di Germania, i quali vietano il favoreggiamento personale in atti di ufficio
e l'abuso d'ufficio tramite persecuzione indebita.
47 Löwe-Rosenberg, op. cit.,
sub § 146 GVG, p. 40; Pfeiffer, op. cit., p. 1809.
48 BGHZ, 42, 170; Kleinknecht/Meyer,
op. cit., p. 1719; Löwe-Rosenberg, op. cit., sub § 146 GVG, p.
35.
49 Fezer, op. cit., p. 19; Roxin,
op. cit., p. 76.
50 BVerfGE, 9, 223; Kleinknecht/Meyer,
op. cit., p. 625; Roxin, op. cit., p. 76; Fezer, op. cit., p. 7.
51 Fezer, op. cit., p. 8.
52 Roxin, op. cit., p. 76.
53 Fezer, op. cit., p. 8.
54 Roxin, op. cit., p. 76 ss.
55 Albrecht, Peter-Alexis, op.
cit, p. 176.
56 Albrecht, Peter-Alexis,
op. cit, p. 177; Aulinger, § 31a BtMG - Der Auftrag des BVerfG und
die Rechtswirklichkeit, in Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ),
1999, pp. 111, 112.
57 In merito vedasi note no. 17,
19 e 31. In questo contesto si consideri altresì il dibattito sull'eventuale
applicazione del principio di opportunità nei confronti di Kohl.
Cfr. SZ, 24. 7. 2000, pp. 1 (Handel mit Gerechtigkeit), 4 (Einstellung
gegen Kohl ? Verboten!).
58 Wagner, op. cit., in NJW, 1963,
p. 8.
59 Roxin, op. cit., p. 48 ss;
Fezer, op. cit., p. 28.
60 Roxin, op. cit., p. 49; Löwe-Rosenberg,
op. cit., sub § 146 GVG, p. 42.
61 Fezer, op. cit., p. 29; Löwe-Rosenberg,
op. cit., sub § 146 GVG, p. 37.
62 Beckemper, Der Antrag auf Bestellung
eines Pflichtverteidigers im Ermittlungsverfahren, in NStZ, 1999, p. 221
ss; Kleinknecht/Meyer, op. cit., p. 1719.
63 Löwe-Rosenberg, op. cit.,
sub § 146 GVG, p. 41; Roxin, op. cit., p. 51; Pfeiffer, op. cit.,
p. 1809.
64 Löwe-Rosenberg, op. cit.,
sub § 145 GVG, p. 41; Pfeiffer, op. cit., p. 1810.
65 Pfeiffer, op. cit., p. 1810;
Löwe-Rosenberg, op. cit., sub § 146 GVG, p. 40.
66 Löwe-Rosenberg, op. cit.,
sub § 146 GVG, p. 40; Pfeiffer, op. cit., p. 1810.
67 In merito vedasi nota no. 41;
Löwe-Rosenberg, op. cit., sub § 146 GVG, p. 40.
68 Löwe-Rosenberg, op. cit.,
sub § 146 GVG, p. 41.
69 Löwe-Rosenberg, op. cit.,
sub § 146 GVG, p. 42.
70 In merito vedasi la relazione
della commissione parlamentare d'inchiesta, riportata in nota no. 21.
71 Idem, p. 20.
72 Idem, p. 924.
73 Idem, p. 925.
74 Idem, p. 925.
75 Idem, p. 925.
76 Leitlinien des DRB, Nr. 34,
www. drb. de.
77 Stern Nr. 22, 25. 5. 2000,
pp. 210, 211.
78 Stern Nr. 22, 25. 5. 2000,
pp. 210, 211.
79 Rüping, op. cit., pp.
276-279.