Il Patto a Quattro
testo definitivo
giugno 1933

 

Consci delle responsabilità particolari che, per il fatto di essere rappresentati a titolo permanente nel Consiglio della Società delle Nazioni, Loro incombono verso la Società stessa ed i suoi membri, e di quelle che risultano dalla Loro firma in comune degli Accordi di Locarno;
Convinti che lo stato di disagio che regna nel mondo non può essere dissipato che mediante un rafforzamento della Loro solidarietà tale da consolidare in Europa la fiducia nella pace;
Fedeli agli impegni che hanno assunto col Patto delle Nazioni, coi Trattati di Locarno e col Patto Briand-Kellogg, e riferendosi alla dichiarazione di non ricorso alla forza, il cui principio è stato proclamato nella dichiarazione firmata a Ginevra l’11 dicembre 1932 dai Loro Delegati alla Conferenza del Disarmo, e adottato il 2 marzo 1933 dalla Commissione politica della Conferenza stessa;
Desiderosi di dare piena efficacia a tutte le disposizioni del Patto della Società delle Nazioni, conformandosi ai metodi e alle procedure che sono da esso previsti e a cui non intendono derogare;
Rispettosi dei diritti di ogni Stato, dei quali non potrebbe disporsi in assenza dell’interessato;
Hanno deciso di concludere un Patto a questi fini e hanno designato i Loro plenipotenziari, i quali, dopo avere scambiato i Loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto nelle disposizioni seguenti:

Articolo 1.
Le Alte Patti contraenti si concerteranno su tutte le questioni che le riguardano. Esse si impegnano a fare tutti i loro sforzi per praticare nell’ambito della Società delle Nazioni Lina politica di collaborazione effettiva fra tutte le Potenze, diretta al mantenimento della pace.

Articolo 2.
Per quanto concerne il Patto della Società delle Nazioni e in particolare i suoi articoli 10, 16 e 19, le Alte Parti contraenti stabiliscono di esaminare tra loro e sotto riserva di decisioni che non possono essere prese che dagli organi regolari della Società delle Nazioni, ogni proposta relativa ai metodi e alle procedure atti a dare il dovuto effetto ai detti articoli.

Articolo 3.
Le Alte Parti contraenti si impegnano a fare tutti i loro sforzi per assicurare il successo della Conferenza del Disarmo e si riservano, nel caso in cui la Conferenza lasciasse in sospesi questioni in cui esse siano specialmente interessate, di riprenderne l’esame tra loro mediante l’applicazione del presente Patto, affine di assicurarne la soluzione nei modi appropriati.

Articolo 4.
Le Alte Parti contraenti affermano la loro volontà di concertarsi su ogni questione di ordine economico che presenti un interesse comune per l’Europa e particolarmente per la sua restaurazione economica, avendo di mira un regolamento da ricercarsi nell’ambito della Società delle Nazioni.

Articolo 5.
Il presente Patto è concluso per la durata di dieci anni, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Se, prima della fine dell’ottavo anno, nessuna delle Alte Parti contraenti avrà notificato alle altre la sua intenzione di porvi fine, esso sarà considerato rinnovato e resterà in vigore senza limite di durata, ciascuna delle Alte Parti contraenti avendo in questo caso la facoltà di porvi fine mediante dichiarazione a tale effetto, con un preavviso di due anni.

Articolo 6.
Il presente Patto, redatto in francese, inglese, italiano e tedesco, il testo francese facendo fede in caso di divergenza, sarà ratificato e le ratifiche saranno depositate a Roma, appena possibile. Il Governo del Regno d’Italia rimetterà a ciascuna delle Alte Parti contraenti copia certificata conforme dei Processi Verbali di deposito.

Il presente Patto entrerà in vigore non appena tutte le ratifiche saranno state depositate.
Esso sarà registrato alla Società delle Nazioni, conformemente al Patto della Società.

Fatto a Roma, il 7 giugno 1933.