I.
La Nazione italiana è un organismo avente
fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli
individui divisi o raggruppati che la
compongono. È una unità morale, politica ed economica,
che si realizza integralmente nello Stato fascista.
II.
Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative
ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali è un dovere sociale.
A questo titolo, e solo a questo titolo,
è tutelato dallo Stato.
Il complesso della produzione è unitario
dal punto di vista nazionale; i suoi obiettivi sono unitari e si riassumono
nel benessere dei singoli e nello
sviluppo della potenza nazionale.
III.
L’organizzazione sindacale o professionale è
libera. Ma solo il sindacato, legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo
dello Stato, ha il diritto di
rappresentare legalmente tutta la categoria di datori di lavoro
o di lavoratori, per cui è costituito; di tutelarne, di fronte alle
Stato e alle altre associazioni
professionali, gli interessi; di stipulare contratti collettivi
di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, di imporre
loro contributo e di
esercitare, rispetto ad essi, funzioni delegate di interesse
pubblico.
IV.
Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua
espressione concreta la solidarietà tra i vari fattori della produzione,
mediante la conciliazione degli
opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la
loro subordinazione agli interessi superiori della produzione.
V.
La magistratura del lavoro è l’organo con
cui lo Stato interviene a regolare le controversie del lavoro, sia che
vertano sull’osservanza dei patti e delle
altre norme esistenti, sia che vertano sulla determinazione di
nuove condizioni del lavoro.
VI.
Le associazioni professionali legalmente riconosciute
assicurano l’uguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i lavoratori,
mantengono la disciplina
della produzione e del lavoro e ne promuovono il perfezionamento.
Le Corporazioni costituiscono l’organizzazione
unitaria delle forze della produzione e ne rappresentano integralmente
gli interessi.
In virtú di questa integrale rappresentanza,
essendo gli interessi della produzione interessi nazionali, le Corporazioni
sono dalla legge riconosciute come
organi di Stato.
Quali rappresentanti degli interessi unitari
della produzione, le Corporazioni possono dettar norme obbligatorie sulla
disciplina dei rapporti di lavoro e
anche sul coordinamento della produzione tutte le volte che ne
abbiano avuto i necessari poteri dalle associazioni collegate.
VII.
Lo Stato corporativo considera l’iniziativa nel
campo della produzione come lo strumento piú efficace e piú
utile nell’interesse della Nazione.
L’organizzazione privata della produzione
essendo una funzione di interesse nazionale, l’organizzatore dell’impresa
è responsabile dell’indirizzo della
produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze
produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il
prestatore d’opera, tecnico,
impiegato od operaio, è un collaboratore attivo dell’impresa
economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha
la responsabilità.
VIII.
Le associazioni di datori di lavoro hanno l’obbligo
di promuovere in tutti i modi l’aumento, il perfezionamento della produzione
e la riduzione dei
costi. Le rappresentanze di coloro che esercitano una libera
professione o un’arte e le associazioni di pubblici dipendenti concorrono
alla tutela degli
interessi dell’arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento
della produzione e al conseguimento dei fini morali dell’ordinamento corporativo.
IX.
L’intervento dello Stato nella produzione economica
ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l’iniziativa privata
o quando siano in giuoco
interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere
la forma del controllo, dell’incoraggiamento e della gestione diretta.
X.
Nelle controversie collettive del lavoro l’azione
giudiziaria non può essere intentata se l’organo corporativo non
ha prima esperito il tentativo di
conciliazione.
Nelle controversie individuali concernenti
l’interpretazione e l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro,
le associazioni professionali hanno facoltà
di interporre i loro uffici per la conciliazione.
La competenza per tali controversie è
devoluta alla magistratura ordinaria, con l’aggiunta di assessori designati
dalle associazioni professionali
interessate.
XI.
Le associazioni hanno l’obbligo di regolare, mediante
contratti collettivi, i rapporti di lavoro per le categorie di datori di
lavoro e di lavoratori, che
rappresentano.
Il contratto collettivo di lavoro si stipula
fra associazioni di primo grado, sotto la guida e il controllo delle organizzazioni
centrali, salva la facoltà di
sostituzione da parte dell’associazione di grado superiore, nei
casi previsti dalla legge o dagli statuti.
Ogni contratto collettivo di lavoro, sotto
pena di multa, deve contenere norme precise sui rapporti disciplinari,
sul periodo di prova, sulla misura e sul
pagamento della retribuzione, sull’orario di lavoro.
XII.
L’azione del sindacato, l’opera conciliativa degli
organi corporativi e la sentenza della magistratura del lavoro garantiscono
la corrispondenza del
salario alle esigenze normali di vita, alle possibilità
della produzione e al rendimento del lavoro. La determinazione del salario
è sottratta a qualsiasi
norma generale e affidata all’accordo delle parti nei contratti
collettivi.
XIII.
Le conseguenze delle crisi di produzione e dei fenomeni
monetari devono equamente ripartirsi fra tutti i fattori della produzione.
I dati rilevati dalle pubbliche amministrazioni,
dall’istituto centrale di statistica e dalle associazioni professionali
legalmente riconosciute, circa le
condizioni della produzione e del lavoro e la situazione del
mercato monetario, e le variazioni del tenore di vita dei prestatori d’opera,
coordinati ed
elaborati dal Ministero delle Corporazioni, daranno il criterio
per contemperare gli interessi delle varie categorie e delle classi fra
di loro e di queste
coll’interesse superiore della produzione.
XIV.
La retribuzione deve essere corrisposta nella forma
piú consentanea alle esigenze del lavoro e dell’impresa.
Quando la retribuzione sia stabilita a cottimo,
e la liquidazione dei cottimi sia fatta a periodi superiori alla quindicina,
sono dovuti adeguati acconti
quindicinali o settimanali.
Il lavoro notturno, non compreso in regolari
turni periodici, viene retribuito con una percentuale in piú, rispetto
al lavoro diurno.
Quando il lavoro sia retribuito a cottimo,
le tariffe di cottimo debbono essere determinate in modo che all’operaio
laborioso, di normale capacità
lavorativa, sia consentito di conseguire un guadagno minimo oltre
la paga base.
XV.
Il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale
in coincidenza con le domeniche. I contratti collettivi applicheranno il
principio tenendo conto
delle norme esistenti, delle esigenze tecniche delle imprese,
e nei limiti di tali esigenze procureranno altresí che siano rispettate
le festività civili e
religiose secondo le tradizioni locali. L’orario di lavoro dovrà
essere scrupolosamente e intensamente osservato dal prestatore d’opera.
XVI.
Dopo un anno di ininterrotto servizio il prestatore
d’opera, nelle imprese a lavoro continuo, ha diritto ad un periodo annuo
di riposo feriale retribuito.
XVII.
Nelle imprese a lavoro continuo il lavoratore ha
diritto, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento
senza sua colpa, ad una
indennità proporzionata agli anni di servizio. Tale indennità
è dovuta anche in caso di morte del lavoratore.
XVIII.
Nelle imprese a lavoro continuo, il trapasso dell’azienda
non risolve il contratto di lavoro, e il personale ad essa addetto conserva
i suoi diritti nei
confronti del nuovo titolare. Egualmente la malattia del lavoratore,
che non ecceda una determinata durata, non risolve il contratto di lavoro.
Il richiamo
alle armi o in servizio della MVSN non è causa di licenziamento.
XIX.
Le infrazioni alla disciplina e gli atti che perturbino
il normale andamento dell’azienda, commessi dai prenditori di lavoro, sono
puniti, secondo la
gravità della mancanza, con la multa, con la sospensione
dal lavoro e, per i casi piú gravi, col licenziamento immediato
senza indennità.
Saranno specificati i casi in cui l’imprenditore
può infliggere: la multa o la sospensione o il licenziamento immediato
senza indennità.
XX.
Il prestatore di opera di nuova assunzione è
soggetto ad un periodo di prova, durante il quale è reciproco il
diritto alla risoluzione del contratto, col
solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro
è stato effettivamente prestato.
XXI.
Il contratto collettivo di lavoro estende i suoi
benefici e la sua disciplina anche ai lavoratori a domicilio. Speciali
norme saranno dettate dallo Stato
per assicurare la polizia e l’igiene del lavoro a domicilio.
XXII.
Lo Stato accerta e controlla il fenomeno della occupazione
e della disoccupazione dei lavoratori, indice complessivo delle condizioni
della
produzione e del lavoro.
XXIII.
Gli uffici di collocamento sono costituiti a base
paritetica sotto il controllo degli organi corporativi dello Stato. I datori
di lavoro hanno l’obbligo di
assumere i prestatori d’opera pel tramite di detti uffici. Ad
essi è data facoltà di scelta nell’ambito degli iscritti
negli elenchi con preferenza a coloro che
appartengono al Partito e ai Sindacati fascisti, secondo la anzianità
di iscrizione.
XXIV.
Le associazioni professionali di lavoratori hanno
l’obbligo di esercitare un’azione selettiva fra i lavoratori, diretta ad
elevarne sempre di piú la
capacità tecnica e il valore morale.
XXV.
Gli organi corporativi sorvegliano perché
siano osservate le leggi sulla prevenzione degli infortuni e sulla polizia
del lavoro da parte dei singoli
soggetti alle associazioni collegate.
XXVI.
La previdenza è un’alta manifestazione del
principio di collaborazione. Il datore di lavoro e il prestatore d’opera
devono concorrere
proporzionalmente agli oneri di essa. Lo Stato, mediante gli
organi corporativi e le associazioni professionali, procurerà di
coordinare e di unificare,
quanto piú è possibile, il sistema e gli istituti
della previdenza.
XXVII.
Lo Stato fascista si propone:
1) il perfezionamento dell’assicurazione infortuni;
2) il miglioramento e l’estensione dell’assicurazione
maternità;
3) l’assicurazione delle malattie professionali
e della tubercolosi come avviamento all’assicurazione generale contro tutte
le malattie;
4) il perfezionamento dell’assicurazione contro
la disoccupazione involontaria;
5) l’adozione di forme speciali assicurative
dotalizie pei giovani lavoratori.
XXXVIII.
È compito delle associazioni di lavoratori
la tutela dei loro rappresentanti nelle pratiche amministrative e giudiziarie,
relative all’assicurazione
infortuni e alle assicurazioni sociali.
Nei contratti collettivi di lavoro sarà
stabilita, quando sia tecnicamente possibile, la costituzione di casse
mutue per malattia col contributo dei datori
di lavoro e dei prestatori di opera, da amministrarsi da rappresentanti
degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi corporativi.
XXIX.
L’assistenza ai propri rappresentanti, soci e non
soci, è un diritto e un dovere delle associazioni professionali.
Queste debbono esercitare
direttamente le loro funzioni di assistenza, né possono
delegarle ad altri enti od istituti, se non per obiettivi d’indole generale,
eccedenti gli interessi delle
singole categorie.
XXX.
L’educazione e l’istruzione, specie la istruzione
professionale, dei loro rappresentanti, soci e non soci, è uno dei
principali doveri delle associazioni
professionali. Esse devono affiancare l’azione delle Opere nazionali
relative al Dopolavoro e alle altre iniziative di educazione.