LEGGE "PER LA PROTEZIONE DEL SANGUE E DELL'ONORE TEDESCO"
15 SETTEMBRE 1935
a cura di Roberto Colella
Pervaso dal riconoscimento che la purezza del sangue tedesco è la premessa per la conservazione del popolo tedesco ed animato dal proposito irriducibile di assicurare il futuro della nazione tedesca, il Reichstag ha approvato all'unanimità la seguente legge e qui viene promulgata.
(par.1)
1. Sono proibiti i matrimoni tra ebrei e cittadini dello stato di sangue tedesco o affine. I matrimoni già celebrati sono nulli anche se celebrati all'estero per sfuggire a questa legge.
2. L'azione legale per l'annullamento può essere avanzata soltanto dal Procuratore di stato.
(par.2)
Sono proibiti rapporti extramatrimoniali tra ebrei e cittadini dello stato di sangue tedesco o affine.
(par.3)
Gli ebrei non potranno assumere al loro servizio come domestiche cittadine di sangue tedesco o affine sotto i 45 anni.
(par.4)
Agli ebrei è proibito innalzare la bandiera del Reich e quella nazionale ed esporre i colori del Reich
E' permesso loro invece esporre i colori ebraici. L'esercizio di questa facoltà è protetto dallo stato.
(par.5)
Chi contravviene al divieto di cui al par.1, viene punito con il carcere duro.
Chi contravviene alle norme di cui al par.2 viene punito con l'arresto o con il
carcere duro.
Chi contravviene alle norme di cui ai parr. 3 o 4, viene punito con la prigione
sino ad un anno e con una multa o pene di questo genere.
(par.6)
Il Ministro degli Interni del Reich, in accordo con il sostituto del Fuhrer ed il
Ministro per la giustizia del Reich, emana le norme giuridiche amministrative
necessarie per l'attuazione e l'integrazione della legge.
(par.7)
Questa legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione; il par. 3,
invece, a partire dal 1 gennaio 1936.
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