Bozza della convenzione d'armistizio
con la Francia
preparata dallo Stato Maggiore




 

20-21 giugno 1940

 

STATO MAGGIORE R. ESERCITO

I. CLAUSOLE POLITICO-MILITARI

1) Denuncia immediata della alleanza politico-militare con la Gran Bretagna.


II. CLAUSOLE MILITARI-TERRESTRI

1) Cessazione delle ostilità per terra, per mare e per aria, a partire dalle ore... del giorno......... (oppure "cessazione immediata") in tutti i teatri di operazione.

2) Smobilitazione totale dell'esercito francese, ed arretramento immediato di tutte le sue unità oltre una linea che corra parallelamente - alla distanza di 25 km - al di là della linea che segna il margine esterno della zona che sarà occupata dalle truppe italiane.
Detta linea ed il ritmo dell'arretramento anzidetto delle truppe francesi sono precisati nel protocollo annesso.

3) Nel territorio francese metropolitano che non viene occupato dalle truppe italiane e germaniche, potranno essere mantenute in servizio... divisioni (di fanteria) e... comandi di C.d'A., colle truppe e servizi di C.d'A., nelle formazioni ed effettivi di pace di prima della guerra. Dette unità debbono essere composte esclusivamente di contingenti francesi metropolitani.
Nel territorio del nord Africa francese, esclusa la Tunisia, potranno essere mantenute in servizio... divisioni di fanteria ed un comando di C.d'A. colle truppe e servizi di C.d'A. nelle formazioni ed effettivi di pace di prima della guerra. Riduzione delle forze francesi esistenti nella Siria a... divisioni.
Lo S.M. Generale italiano si riserva il diritto (in solido con quello germanico, per quanto riguarda il territorio francese metropolitano e la Siria), di controllare che le unità francesi in questione siano mantenute nei limiti delle formazioni ed effettivi indicati.

4) L'armamento collettivo delle unità francesi in piú di quelle di cui viene consentita, come detto sopra, l'esistenza, viene consegnato alle autorità militari italiane e germaniche.
I materiali da consegnare e le modalità di consegna vengono precisati nel protocollo annesso.

5) Sgombero immediato dal territorio francese metropolitano, del nord Africa, della Siria e della Costa francese delle unità e formazioni militari di qualsiasi genere, appartenenti all'Impero britannico.
Le unità e formazioni suddette che non abbiano lasciato, per una ragione qualsiasi, gli anzidetti territori entro... giorni dalla cessazione delle ostilità, saranno consegnate alle autorità militari italiane e germaniche in qualità di prigioniere di guerra, con tutte le loro armi, veicoli, materiali e bagagli.

6) Disarmo e scioglimento immediato delle unità e formazioni militari, di qualsiasi genere, costituite da stranieri (a parte quelle di cui all'art. 5) esistenti nel territorio francese metropolitano, e in quelli dell'Africa del nord, della costa francese dei Somali e della Siria.
Le unità e formazioni suddette che non abbiano lasciato, per una ragione qualsiasi, gli anzidetti territori entro... giorni, dalla cessazione delle ostilità, saranno consegnate alle autorità militari italiane e germaniche in qualità di prigioniere di guerra con tutte le loro armi, quadrupedi, veicoli, materiali e bagagli.

7) Occupazione da parte delle truppe italiane:
- del territorio compreso fra la frontiera alpina, la frontiera svizzera, il fiume Saõne, il fiume Rodano (sino al nord di Avignone), e quindi una linea che, passando a nord di Nîmes, Montpellier, Narbonne e Perpignano, giunga alla frontiera spagnola;
- della Corsica;
- della Tunisia ivi compreso il dipartimento di Costantina, e le principali località della comprendente parte dei territori delle oasi ad ovest della Libia. - delle principali località militarmente presidiate dalla Francia a Sud della Libia particolarmente nelle regioni del Tibest Borku, Tunedi, regione del Tehad e dell'Ubangi Shreri sino al fiume Ubangi;
- della Costa francese dei Somali.
I dettagli della linea di cui sopra e le modalità di occupazione dei territori summenzionati appaiono nel protocollo annesso.

8) Obbligo per le autorità francesi di lasciare nei territori indicati nel n. 7 tutte le fortificazioni con le armi, munizioni ed installazioni, tutti gli impianti ed edifici militari con i loro annessi mobili ed immobili, tutti gli impianti e macchinari industriali di qualsiasi specie, tutti gli impianti e materiali mobili ferroviari, tutti gli impianti e materiali fluviali, tutti gli approvvigionamenti in viveri, foraggi, materie prime, carburanti solidi, liquidi e simili che vi esistano, all'atto della conclusione dell'armistizio, nella quantità e nelle condizioni in cui si trovano, senza arrecarvi danneggiamenti di sorta. Tutti gli impianti, macchinari, approvvigionamenti di cui sopra, di proprietà delle forze armate francesi, saranno messi a disposizione di quelle italiane.
Obbligo per le autorità francesi di lasciare le vie rotabili e loro opere d'arte dei territori di cui al n. 7 nelle condizioni in cui si trovano all'atto della conclusione dell'armistizio.

9) Nei territori di cui al n. 7 saranno lasciati in posto e vi rimarranno durante il periodo di occupazione gli enti e personali seguenti:
a) funzionari delle Prefetture, sottoprefetture e municipi;
b) funzionari delle varie altre amministrazioni statali;
c) funzionari e personale della gendarmeria, della polizia statale e municipale, degli agenti delle dogane, delle guardie carcerarie, ecc. nella stessa quantità che vi esisteva prima dello scoppio delle ostilità;
d) funzionari e personale delle ferrovie statali e d'altro genere nella stessa quantità che vi esisteva prima dello scoppio delle ostilità;
e) pompieri, enti e personale ospitaliero ed assistenziale, e simili.
Il personale di cui in a) e in b) continuerà ad amministrare i territori occupati dalle truppe italiane, nelle condizioni normali, e in conformità delle leggi francesi sempre quando non siano in contrasto con le disposizioni d'ordine pubblico impartite dalle autorità militari italiane.
Il personale di cui in c), in d) e in e) continuerà nelle sue funzioni normali con l'avvertenza di cui sopra.
Tutto il personale anzi menzionato sarà sotto il controllo dei comandi italiani.

10) Diritto per le truppe italiane di muovere liberamente sulle vie rotabili, ferroviarie e fluviali dei territori francesi metropolitani dell'Africa del nord e della Siria non occupati dalle dette truppe.
Diritto per le truppe italiane di occupare in detti territori tutte le località e punti ritenuti dai comandi di tali truppe necessari per il prosieguo delle operazioni contro altri Stati o per il mantenimento dell'ordine pubblico.
Diritto per le truppe italiane di eseguire requisizioni a pagamento, in tutti i territori francesi in cui si troveranno.

11) Messa in libertà immediata e rimpatrio senza reciprocità dei prigionieri di guerra italiani e di tutti i sudditi italiani comunque ed in qualsiasi territorio francese arrestati od internati per motivi politici o per ragioni conseguenti allo stato di guerra.

12) Annullamento di tutti i contratti di acquisto o di cessione di materiale militare dall'estero od all'estero.

13) I militari francesi feriti ed ammalati intrasportabili, in cura nei territori occupati dalle truppe italiane, rimarranno sul posto affidati a personale francese, con tutto il materiale di cura necessario.

14) Tutte le clausole di cui sopra applicabili alle forze italiane della R. Marina e della R. Aeronautica valgono anche per esse.

15) Clausola di interdipendenza con l'armistizio tedesco.


III. CLAUSOLE MILITARI-NAVALI

1) Comunicazione esatta e dettagliata della consistenza e dislocazione e dei movimenti in corso di tutte le unità della marina francese, secondo quanto è precisato nel protocollo annesso.

2) Internamento delle forze navali francesi dislocate nel Mediterraneo, nelle acque dell'Atlantico meridionale, nel mar Rosso e nell'Oceano indiano rispettivamente nei porti di Tolone, Casablanca e Gibuti sotto la sorveglianza delle forze armate italiane, secondo le modalità di dettaglio stabilite nel protocollo annesso.
Smobilitazione delle forze navali sopra elencate, lasciando a bordo il solo personale necessario per la sorveglianza, determinato dalle autorità navali italiane.
Inutilizzazione parziale delle navi, mettendole in condizioni di non poter muovere, né svolgere attività offensiva, mediante lo sbarco integrale di combustibili, acqua, munizionamento ed armi subacquee e mediante la rimozione di strumenti della direzione del tiro, parti di macchinari e di armi ecc.

3) Sgombero immediato dai territori francesi metropolitani, del nord Africa, coloniali, sotto protettorato e sotto mandato, delle forze navali di qualsiasi genere appartenenti all'Impero britannico. Per il caso di ritardo vale il n. 5 del Capo II del presente protocollo.

4) Smobilitazione di tutte le basi navali esistenti nei territori francesi metropolitani, del nord Africa, coloniali, sotto protettorato e sotto mandato.

5) Occupazione da parte delle forze armate italiane, oltre che delle basi navali e degli impianti portuali esistenti nei territori di cui al par. 7 delle Clausole militari, anche delle basi navali e dei porti di Algeri, Orano e Mers el Kebir, Casablanca, nonché degli altri punti strategici che saranno ritenuti indispensabili per la condotta delle operazioni.

6) Smilitarizzazione, e facoltà di occupazione da parte delle forze armate italiane, di Beirut.

7) Sospensione controllata dell'ulteriore costruzione od allestimento di navi da guerra di superficie e subacquee, parti di navi, armi di ogni genere, munizionamento, apparati motori ed evaporatori, apparecchiature di bordo ecc.: dovrà essere data comunicazione dettagliata dell'anzidetto materiale navale in corso di costruzione e di allestimento, nonché delle località di costruzione od allestimento.

8) Libertà di uso delle acque territoriali francesi da parte delle forze navali e della marina mercantile italiana, con possibilità di dragaggio dei campi minati e di rimozione delle ostruzioni - le cui esatte posizioni dovranno essere indicate dal Governo francese, senza diritto a sollevare alcuna questione di rispetto di neutralità, secondo quanto è precisato nel protocollo annesso - con la facoltà di ricorrere a questo scopo all'impiego del naviglio speciale appartenente alla marina francese.

9) Restituzione di tutte le navi mercantili italiane detenute dalla Francia.

10) Durante l'armistizio le autorità navali italiane avranno facoltà di esercitare il diritto di visita su tutto il traffico mercantile diretto da e per i porti francesi metropolitani, del nord Africa, coloniali, sotto protettorato e sotto mandato, ed il conseguente diritto di cattura ogni qual volta la natura del carico risulti inconciliabile con le clausole politiche, militari, navali ed aeronautiche del protocollo d'armistizio.

11) Per quanto riguarda le forze aeree della marina francese, esse debbono essere considerate a tutti gli effetti incluse nelle clausole aeronautiche.


IV. CLAUSOLE AERONAUTICHE

1) Comunicazione esatta e dettagliata di tutte le forze aeree francesi britanniche o straniere esistenti al momento della conclusione dell'armistizio nel territorio francese metropolitano, del nord Africa, della Siria e della costa dei Somali.

2) Smobilitazione di comandi e reparti aerei in tutti i teatri d'operazione.
Analoga smobilitazione di tutte le basi aeree (aeroporti permanenti e di manovra).

3) Consegna alle truppe Italiane e Germaniche di tutto il materiale di volo dei reparti militari (comprese le scorte, le parti di ricambio per apparecchi e motori, strumenti ed installazioni varie, armi, accessori e le munizioni comunque classificabili ad uso aeronautico) dislocato nei territori di cui al n. 1), del presente capitolo IV.

4) Sgombero immediato dal territorio di cui al n. 1), del presente capitolo iv di tutte le formazioni aeree appartenenti all'Impero Britannico.
Per il caso di ritardo vale l'articolo 5 del capitolo II del presente protocollo.

5) Disarmo e scioglimento immediato delle formazioni aeree costituite da stranieri (a parte quelle dell'articolo 4) esistenti nei territorii di cui all'art. 1.
Per il caso di ritardo vale l'art. 5 del capitolo II del presente protocollo.

6) Libero uso e facoltà di eventuale occupazione di parte o di tutte le basi aeree, militari, civili (permanenti e di manovra) esistenti nel territorio francese metropolitano, nei territorii del nord Africa, della Siria e della Costa dei Somali, necessarie per la condotta di operazioni belliche contro altro Stato o per il mantenimento dell'ordine pubblico.

7) Consegna in perfetta efficienza e con tutta la loro attrezzatura tecnicologistica (depositi lubrificanti e carburanti e di munizioni annessi), delle basi aeree esistenti nel territorio di occupazione Italiana.

8) Cessazione dell'attività industriale aeronautica e costruttiva, in ogni branca (aeroplani, motori, strumenti, accessori, armi, munizioni, prodotti chimici, esplosivi, ecc.) fino alla conclusione della pace, nelle fabbriche metropolitane francesi ed in quelle del nord Africa.

9) Messa a disposizione delle autorità italiane delle scorte di materie prime di qualsiasi natura esistenti presso le ditte aeronautiche o in corso di ricezione dalle ditte stesse, nei territori di occupazione Italiana.
Divieto di uscita dalle fabbriche di qualsiasi materiale aeronautico in qualsiasi stato di lavorazione esso si trovi.

10) Messa a disposizione delle autorità Italiane, nel territorio di occupazione, di tutte le industrie e le fabbriche aeronautiche.

11) Divieto di ogni attività di volo, militare e civile, per la durata dell'armistizio, nel territorio francese metropolitano, del nord Africa, nella Siria e nella Costa dei Somali.


V. CLAUSOLE FINANZIARIE

1) Sotto riserva di ogni ulteriore reclamo da parte dei governi italiano e germanico, è ammesso il principio delle riparazioni dei danni apportati a beni italiani e germanici di qualsiasi genere, sia nei territori italiani e germanici, sia nei territori francesi in genere.

2) Durante l'armistizio il governo francese non potrà distrarre, alienare, o trasferire alcuna specie di valori pubblici.


VI. CLAUSOLE D'ORDINE GENERALI

1) L'armistizio durerà 40 giorni dalla data della sua conclusione con facoltà di rinnovo.
Esso potrà essere denunciato se le clausole non sono eseguite in qualsiasi momento da una delle due alte parti contraenti con preavviso di quarantotto ore.

2) Per assicurare la migliore esecuzione di tutte le clausole della presente convenzione è ammessa la costituzione di una "Commissione d'armistizio italo francese" permanente, sotto l'alta autorità del Comando Supremo italiano.