I Documenti della Storia

"La Triplice Alleanza"

di Roberto Colella

 

 

La Conferenza di Berlino del giugno - luglio 1878 ridisegnava i confini dell'Europa Orientale mettendo fine alla questione d'Oriente culminata con il successo turco nella guerra contro la Turchia.
La Romania, la Serbia e il Montenegro diventavano indipendenti. La Bulgaria si riduceva ad un piccolo stato; a nord un principato autonomo proiettato verso l'indipendenza mentre a sud la Rutelia Orientale provincia turca ma con un governatore cristiano. L'Inghilterra otteneva Cipro dalla Turchia mentre la Russia si annetteva la Bessarabia con quest'ultima strappata alla Romania che d'ora in avanti ne farà motivo di irredentismo. L'Austria Ungheria otteneva l'amministrazione della Bosnia e dell'Erzegovina accanto al diritto di occupare militarmente il Sangiaccato di Novi Bazar ovvero una striscia di terra tra Serbia e Montenegro in modo da evitare la riunione dei due Paesi. Inoltre usufruiva anche di vantaggi economici perché sfiorava la direttrice di Salonicco. In questo periodo l'Austria Ungheria si astenne dall'espansionismo anche se verrà messo in discussione il 5 ottobre 1908 quando si annetterà la Bosnia e l'Erzegovina nonostante le proteste turche. La Francia ottenne da Bismarck un appoggio ad un'impresa coloniale ossia la conquista della Tunisia. Comunque per venire ai fatti di casa nostra, l'Italia dalla conferenza ne uscì con le mani pulite. Ma la più delusa tra tutte le potenze fu la Russia che diede vita alla seconda crisi del sistema bismarckiano. I rapporti tra la Germania e la Russia peggiorarono e si acuì il contrasto austro - russo per i Balcani.
La conseguenza di tutto ciò fu un avvicinamento austro - tedesco visto che Bismarck voleva costruire un blocca al centro dell'Europa. Non fu facile realizzare l'obiettivo vista l'opposizione di Guglielmo II. A questo punto Bismarck minacciò di dimettersi tanto che Guglielmo II fu costretto a capitolare sfiancato dal carisma del cancelliere tedesco.
Il 7 ottobre 1879 ha origine la Duplice Alleanza tra Austria e Germania. Un' alleanza difensiva antirussa. In caso di attacco da parte della Russia ad una delle due potenze, l'altra interveniva in suo soccorso.
La Russia a questo punto si sentì isolata tanto che decise di chiedere una nuova intesa dei tre imperatori. Ma nei due anni che precedono la nuova intesa Bismarck rischiò molto visto che i russi avrebbero potuto trovare un'intesa con i francesi.
Il 18 giugno 1881 fu firmata una seconda intesa tra i tre imperatori (Guglielmo I, Francesco Giuseppe e Alessandro III) molto più solida della prima. In essa si riconobbe il fatto che la Bulgaria apparteneva all'area di influenza russa e che le altre potenze non si sarebbero opposte alla riunificazione della zona nord con quella del sud. La Bulgaria in seguito all'incoronazione di Federico di Sassonia a re di Bulgaria divenne filo tedesca e antirussa e nel 1886 venne riunita.
A questo punto l'esperto Bismarck siglò con la Russia nel 1887 un patto di controassicurazione basato sulla neutralità benevola anche se l'impegno veniva meno in due occasioni: 1) nel caso in cui l'Austria Ungheria fosse stata attaccata dai Russi e 2) nel caso di un attacco della Germania contro la Francia.
Ma quella Duplice Alleanza del 1879 era destinata ad allargarsi. In Italia nel settembre del 1877 De Pretis a capo del Governo inviò Crispi Presidente della Camera nelle capitali europee. L'Italia voleva arrivare ad un accordo con la Germania ma Crispi proponeva un'alleanza contro l'Austria e antifrancese. Bismarck si infuriò anche perché i rapporti con l'Austria erano amichevoli ed inoltre era contrario all'Anschluss. L'Italia così si arrese e accettò una alleanza a tre.
Correva l'anno 1882 esattamente il 20 maggio.




PRIMO TRATTATO DETTO DELLA TRIPLICE ALLEANZA

Le LL.MM. l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc…e Re Apostolico di Ungheria, l'Imperatore di Germania e Re di Prussia, e il Re d'Italia, animati dal desiderio di accrescere le garanzie della pace generale, di rafforzare il principio monarchico e di assicurare con ciò stesso il mantenimento intatto dell'ordine sociale e politico nei loro Stati rispettivi, si sono accordati di concludere un trattato che, per la sua natura essenzialmente conservatrice e difensiva, non persegue che lo scopo di premunirli contro i pericoli che potrebbero minacciare la sicurezza dei loro Stati e la tranquillità dell'Europa.
Art. 1. Le Alte Parti contraenti si promettono mutualmente pace ed amicizia, e non entreranno in nessuna alleanza od impegno diretto contro alcuno dei loro Stati.
Esse si impegnano a venire ad uno scambio di idee sulle questioni politiche ed economiche di indole generale che potessero presentarsi, e si promettono inoltre il oro mutuo appoggio nel limite dei loro propri interessi.
Art. 2. Nel caso che l'Italia, senza provocazione diretta da parte sua, fosse per qualunque motivo attaccata dalla Francia, le due altre Parti contraenti saranno tenute a prestare alla parte attaccata aiuto e assistenza con tutte le loro forze.
Questo stesso obbligo incomberà all'Italia nel caso di una aggressione, non direttamente provocata, della Francia contro la Germania.
Art. 3. Se una o due delle Alte Parti contraenti, senza provocazione diretta da parte loro, venissero ad essere attaccate e a trovarsi impegnate in una guerra con due o più grandi Potenze non firmatarie del presente trattato, il "casus foederis" si presenterà simultaneamente per tutte le Alte Parti contraenti.
Art. 4. Nel caso che una grande Potenza non firmataria del presente trattato minacciasse la sicurezza degli Stati di una delle Alte Parti contraenti e la parte minacciata si vedesse perciò costretta a farle guerra, le due altre Parti si obbligano ad osservare verso la loro alleata una neutralità benevola. In questo caso ciascuna di esse si riserba la facoltà di prendere parte alla guerra, se lo giudichi opportuno, per fare causa comune con il suo alleato.
Art. 5. Se la pace di una delle Alte Parti contraenti venisse ad essere minacciata nelle circostanze previste dagli articoli precedenti, le Alte Parti contraenti, si concerteranno in tempo utile sulle misure militari da prendere in vista di una eventuale cooperazione.
Esse s'impegnano fin da ora, in ogni caso di partecipazione comune ad una guerra, a non concludere né armistizio né pace né trattato, che di comune accordo fra di loro.
Art. 6. Le Alte Parti contraenti si promettono scambievolmente il segreto sul contenuto e sull'esistenza del presente trattato.
Art. 7. Il presente trattato resterà in vigore durante lo spazio di cinque anni, a datare dal giorno dello scambio delle ratifiche.
Art. 8. Le ratifiche del presente trattato saranno scambiate a Vienna entro un termine di tre settimane o prima se potrà farsi.



Il Rinnovo

La Triplice fu rinnovata il 20 febbraio 1887. Durante quest'anno il grande protagonista della politica estera italiana fu Carlo Di Robillant, Ministro degli Esteri con un trascorso da ambasciatore a Vienna.
Il rinnovo della Triplice fu caratterizzato da due trattati bilaterali. Uno italo - tedesco l'altro italo - austriaco. Nel primo le due potenze si impegnano a tutelare lo status quo nel mediterraneo ma se la Francia prendesse iniziativa in Tripolitania o in Marocco e ne derivasse uno stato di guerra tra Italia e Francia, la Germania dovrà soccorrere l'Italia.
Mentre nel trattato con l'Austria c'è scritto che se quest'ultima occupa un territorio, l'Italia avrà diritto di richiedere un compenso, clausola che poi diventerà il famoso articolo 7. Ma la clausola dei compensi darà vita ad un progressivo allontanamento dell'Italia dall'Austria e quindi dagli Imperi Centrali. Intanto sul trono di Germania Guglielmo II prende il posto di Guglielmo I morto di cancro alla gola nel 1888.
Il testo definitivo della Triplice fu firmato il 6 maggio 1891.
L'Alleanza rinnovata ancora nel 1902 e nel 1912 cesserà con denunzia del governo di Roma, il 3 maggio 1915.




TERZO TRATTATO DETTO DELLA TRIPLICE ALLEANZA

Le LL. Maestà l'Imperatore di Germania e Re di Prussica, l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia e Re Apostolico d'Ungheria, e il Re d'Italia, fermamente decisi ad assicurare ai loro Stati la continuazione dei benefici che loro garantisce, dal punto di vista politico come da quello monarchico e sociale, il mantenimento della Triplice Alleanza, volendo a questo fine prolungare la durata di detta alleanza, conclusa il 20 maggio 1882, rinnovata una prima volta con i trattati del 20 febbraio 1887, la cui scadenza era fissata al 20 maggio 1892, hanno a questo effetto nominati loro plenipotenziari; …i quali, dopo lo scambio dei loro pieni poteri, riscontrati in buona e debita forma, hanno convenuto gli articoli seguenti:
Art. 1. Le Alte Parti contraenti si promettono reciprocamente pace e amicizia, e non entreranno in alcuna alleanza o impegno diretto contro uno dei loro Stati. Esse si impegnano a procedere ad uno scambio di idee sulle questioni politiche ed economiche d'indole generale che potessero presentarsi e si promettono inoltre il loro mutuo appoggio nel limite dei loro propri interessi.
Art. 2. Nel caso che l'Italia, senza provocazione diretta da parte sua, fosse attaccata dalla Francia per qualunque motivo, le due altre Parti contraenti saranno tenute a prestare alla parte attaccata soccorso e assistenza con tutte le loro forze. Questo stesso obbligo incomberà all'Italia nel caso di una aggressione, non direttamente provocata, della Francia contro la Germania.
Art. 3. Se una o due delle Alte Parti contraenti, senza provocazione diretta da parte loro, venissero ad essere attaccate e a trovarsi impegnate in una guerra con due o più grandi Potenze non firmatarie del presente Trattato, il casus foederis si presenterà simultaneamente per tutte le altre Parti contraenti.
Art. 4. Nel caso che una grande Potenza non firmataria del presente Trattato minacciasse la sicurezza degli Stati di una delle Alte Parti contraenti, e la Parte minacciata si vedesse perciò forzata a farle la guerra, le due altre si obbligano ad osservare nei riguardi della loro alleata una neutralità benevola. Ciascuna si riserva in questo caso la facoltà di prendere parte alla guerra, se essa lo giudichi opportuno, per fare causa comune con la sua alleata.
Art. 5. Se la pace di una delle Alte Parti contraenti venisse ad essere minacciata nelle circostanze previste dagli articoli precedenti, le Alte Parti contraenti si concerteranno in tempo utile sulle misure militari, da prendersi in vista di una cooperazione eventuale. Esse si impegnano, fin da ora, in tutti i casi di partecipazione comune ad una guerra, a non concludere né armistizio, né pace, né trattato, se non di comune accordo tra di loro.
Art. 6. La Germania e l'Italia, non mirando che al mantenimento, in quanto possibile, dello statu quo territoriale in Oriente, si impegnano a usare la loro influenza per prevenire, sulle coste e le isole ottomane nel mare Adriatico, e nel mare Egeo, ogni modificazione territoriale che portasse danno all'una o all'altre delle Potenze firmatarie del presente Trattato. Esse si comunicheranno a questo scopo tutte le informazioni suscettibili di illuminarle mutualmente sulle loro proprie disposizioni come su quelle di altre Potenze.
Art. 7. L'Austria - Ungheria e l'Italia, non mirando che al mantenimento, in quanto possibile, dello statu quo territoriale in Oriente, si impegnano a usare la loro influenza per prevenire qualunque modificazione territoriale che potesse portare danno all'una o all'altra delle Potenze firmatarie del presente Trattato. Esse si comunicheranno a tale scopo tutte le informazioni suscettibili di illuminarle mutualmente sulle loro proprie disposizioni come su quelle di altre Potenze. In ogni modo, nel caso che, in forza degli avvenimenti, il mantenimento dello statu quo nelle regioni dei Balcani o delle coste e isole ottomane nell'Adriatico e nel mare Egeo divenisse impossibile e che, sia in conseguenza dell'azione di una terza Potenza, sia altrimenti, l'Austria Ungheria o l'Italia si vedessero nelle necessità di modificarlo con una occupazione temporanea o permanente da parte loro, questa occupazione non avrà luogo che dopo un preventivo accordo tra le due Potenze, basate sul principio di un compenso reciproco per qualunque vantaggio, territoriale o d'altra natura, che ciascuna ottenesse in più dello statu quo attuale, e che dia soddisfazione agli interessi e alle pretese ben fondate delle due Parti.
Art. 8. Le stipulazioni degli aticoli 6 e 7 non si applicheranno in alcun modo alla questione egiziana, a proposito della quale le Alte Parti contraenti conservano rispettivamente le loro libertà d'azione, tenendo tuttavia sempre in considerazione i principi sui quali si fonda il presente Trattato.
Art. 9. La Germania e l'Italia si impegnano ad adoperarsi per il mantenimento dello statu quo territoriale nelle regioni nord-africane del Mediterraneo, cioè la Pirenaica, la Tripolitania e la Tunisia. I rappresentanti delle due Potenze in queste regioni avranno istruzioni di mantenere fra loro la più stretta intimità di comunicazioni e di assistenza reciproca. Se disgraziatamente, in seguito a un maturo esame della situazione, la Germania e l'Italia riconoscessero l'una e l'altra che il mantenimento dello statu quo diviene impossibile, la Germania si impegna, dopo un accordo formale e preventivo, ad appoggiare l'Italia in qualunque azione, sotto forma di occupazione o di altra assicurazione di garanzia, che quest'ultima dovesse intraprendere in quelle stesse regioni, in vista di un interesse di equilibrio e di legittimo compenso. Resta inteso che per una simile eventualità le due Potenze cercherebbero di mettersi egualmente d'accordo con l'Inghilterra.
Art. 10. Se accadesse che la Francia tentasse di estendere la sua occupazione ovvero il suo protettorato o la sua sovranità, sotto una forma qualunque, sui territori nord-africani, e che in conseguenza di questo fatto l'Italia credesse di dovere, per salvaguardare la sua posizione nel Mediterraneo, intraprendere essa stessa un'azione sui detti territori nord- africani, ovvero di ricorrere sul territorio francese d'Europa a misure estreme, lo stato di guerra che ne seguirebbe tra l'Italia e la Francia costituirebbe ipso facto, a domanda dell'Italia e a comune carico della Germania e dell'Italia, il casus foederis previsto dagli articoli 2 e 5 del presente Trattato come se tale eventualità si fosse espressamente considerata.
Art. 11. Se le fortune di qualunque guerra intrapresa in comune contro la Francia delle due Potenze conducessero l'Italia a ricercare delle garanzie territoriali nei riguardi della Francia, così per la sicurezza delle frontiere del Regno e della sua posizione marittima come per la stabilità della pace, la Germania non vi porrà alcun ostacolo,e, occorrendo, in una misura compatibile con le circostanze, si adopererà a facilitare i mezzi per raggiungere un tal fine.
Art. 12. Le Alte Parti contraenti si promettono mutualmente il segreto sul contenuto del presente Trattato.
Art. 13. Le Potenze firmatarie si riservano di introdurre ulteriormente, sotto forma di protocollo e di comune accordo, le modificazioni che saranno dimostrate utili dalle circostanze.
Art. 14. Le ratifiche del presente Trattato saranno scambiate a Berlino entro 15 giorni o prima se possibile. In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto a Berlino, in triplice esemplare il sesto giorno del mese di maggio mille ottocento novantuno.





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