Parere del presidente
del Consiglio di Stato
Santi Romano
sulla istituzione del
primo maresciallato dell'Impero

1938

 

CONSIGLIO DI STATO
Il Presidente

I.
Nessuna disposizione di legge e di regolamento contempla espressamente l'ipotesi che la Camera dei Deputati sia convocata d'urgenza.
Tuttavia, tale convocazione (s'intende nel periodo della Sessione Parlamentare) deve ritenersi consentita dal principio generale, riaffermato in molte norme regolamentari, che attribuiscono al Presidente della Camera dei Deputati ampi poteri discrezionali su tutto ciò che riguarda il funzionamento della Camera stessa.

II.
Secondo l'art. 5 dello Statuto, "Ogni proposta di legge deve essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparati". A sua volta, l'art. 46 del Regolamento della Camera dei Deputati prescrive che su ogni disegno di legge deve essere presentata una relazione, da stamparsi e distribuirsi ventiquattro ore prima che si apra la discussione, salvo il caso che la Camera determini altrimenti.
È fuori dubbio che non solo l'art. 46 del Regolamento, ma lo stesso art. 55 dello Statuto non contengono norme cogenti, la cui osservanza sia richiesta ai fini della costituzionalità della legge.
Si tratta di norme che attengono ai c. d. interna corporis, che sono internamente sottratti ad ogni controllo, che non sia esso stesso interno, cioè del Presidente. Ciò è pacificamente ammesso dalla dottrina1 e discende dalla prerogativa attribuita dall'art. 61 dello Statuto a ciascuna Camera di determinare liberamente il modo secondo il quale abbia ad esercitare le proprie funzioni; prerogativa che si esercita non solo dettando, in questa materia proprie norme interne ma anche giudicando caso per caso, del modo con cui, sia queste norme interne, sia le norme statutarie e, in genere, legislative, siano state osservate a proposito di una data legge.
Si noti che questo principio non è esclusivo del diritto italiano, ma è consacrato da una consuetudine generale di diritto parlamentare, che fa capo al diritto inglese.

III.
La creazione di nuovi gradi militari spetta al Potere Legislativo.
Anzitutto, non c'è materia sottratta alla competenza del potere legislativo, nemmeno quando si tratti di materie che possano formare oggetto di norme del potere esecutivo.
In secondo luogo, la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche in conformità della Legge del 31 gennaio 1926, N, 100, non si estende all'ordinamento dell'Esercito. Nella circolare di S. E. il Capo del Governo per l'applicazione della legge suddetta, si legge testualmente: "La facoltà regolamentare di organizzazione in confronto dello Stato, riguarda unicamente le Amministrazioni di esso; e però, là ove non si tratti di vera e propria organizzazione amministrativa, ma di una istituzione fondamentale dello Stato, come l'Esercito, l'ordinamento di tale istituzione esula senz'altro dall'ambito regolamentare per entrare esclusivamente in quello legislativo".
Quindi nuovi gradi militari non solo si possono, ma si debbono istituire mediante leggi formali.

IV.
Istituiti con legge i nuovi gradi militari, questi potrebbero essere conferiti alle singole persone, mediante Decreti Reali, essendo il Re, com'è noto, il Capo dell'Esercito (art. 5 Statuto) e comprendendosi, in questa prerogativa regia per un principio generale e per pratica costante, la facoltà di nominare alle varie cariche militari.
Senonché, nel caso concreto, non si è voluto soltanto disporre positivamente l'attribuzione dei nuovi gradi a S. M. il Re e a S. E. il Capo del Governo, ma si è voluto altresì escludere che i gradi medesimi possano essere conferiti ad altri personaggi.
Tale esclusione, cioè tale disposizione negativa, doveva necessariamente formare oggetto di una legge formale.

V.
Il conferimento simultaneo al Capo dello Stato e al Capo del Governo dei gradi di Primo Maresciallo dell'Impero è pienamente legittimo, anche dal punto di vista costituzionale, per l'ovvia considerazione che tale conferimento non deroga alla disposizione statutaria per cui il Re è il Capo Supremo dell'Esercito.
Roma, 2 aprile 1938-XVI.
F/° S. Romano