Progetto di riforma corporativa
della rappresentanza politica

sottoposto al Gran Consiglio
del novembre 1927 (VI)

 


Art. 1.
La Camera dei Deputati si compone di membri eletti, in numero di uno ogni centomila abitanti, a scrutinio di lista da novantadue collegi elettorali provinciali, e in numero di uno ogni cinquecentomila abitanti pure a scrutinio di lista da ventisei collegi elettorali nazionali.
Il numero dei deputati da eleggere dai collegi provinciali è fissato in quattrocentoventi, e quello dei deputati da eleggere dai collegi nazionali in ottantaquattro. Questo numero potrà essere aumentato in seguito ai risultati dei futuri censimenti della popolazione del Regno.
Il riparto, fra i vari collegi dei deputati da eleggere dai collegi provinciali è fatto nella tabella A allegata come parte integrante della presente legge, ed è riveduto per legge nella prima sessione che succede alla pubblicazione del censimento.
Egualmente è riveduto per legge nella prima sessione che succede alla pubblicazione del censimento il reparto dei deputati fra i ventisei collegi nazionali fatto nella presente legge.

Art. 2.
Hanno diritto di voto nei collegi elettorali provinciali: La Provincia, i Comuni e gli Enti morali di utilità pubblica, aventi sede nella Provincia e legalmente riconosciuti da almeno un quinquennio, quando siano forniti di rendite, comunque ottenute non inferiori a lire ventimila annue.
I Sindacati legalmente riconosciuti a termini della legge 3 aprile 1926, e le Associazioni sindacali di funzionari autorizzati a termini della stessa legge e del regolamento primo luglio 1926 hanno diritto di voto purché siano legalmente costituiti da almeno un anno e contino almeno cento soci. Non hanno diritto di voto le Società commerciali.

Art. 3.
Hanno, inoltre diritto di voto individuale nei collegi provinciali i proprietari di fondi urbani e rustici, che paghino almeno tremila lire di imposte dirette allo Stato, alla Provincia e ai Comuni, i professori di istruzione superiore e media, i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, gli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e degli altri Corpi Armati dello Stato in servizio attivo permanente, i funzionari del Gruppo A dipendenti dai Ministeri dell'Interno, degli Esteri e delle Colonie; i segretari federali, i membri dei direttori provinciali e i segretari politici del Partito Nazionale Fascista; i decorati al valor militare e i mutilati di guerra, gli arcivescovi, i vescovi, i canonici delle cattedrali ed i parroci.

Art. 4
. Le Provincie hanno diritto a dieci voti quando contino non piú di centomila abitanti; oltre i centomila hanno diritto a cinque voti in piú per ogni centomila abitanti fino ad un massimo di cinquanta.
I Comuni hanno diritto ad un voto quando contino non piú di mille abitanti; a due voti quando ne contino da mille a cinquemila; a tre voti da cinquemila a diecimila; a quattro voti da diecimila a ventimila; a cinque voti da ventimila a quarantamila; a sei voti da quarantamila a settantamila; oltre i settantamila hanno diritto a un voto in piú per ogni trentamila abitanti fino ad un massimo di quaranta voti.

Art. 5.
Gli enti morali, di cui all'art. 2, hanno diritto ad un voto quando le loro rendite annuali medie, quali risultano dai bilanci dell'ultimo triennio, siano inferiori a lire cinquantamila; a due voti quando tali rendite siano di lire cinquantamila o piú fino a trecentomila; a tre voti quando siano di trecentomila e piú fino a un milione; a quattro voti quando siano di un milione e piú fino a due; a cinque voti quando oltrepassino i due milioni.
I Sindacati legalmente riconosciuti di lavoratori hanno diritto a un voto quando i lavoratori da essi rappresentati siano meno di cinquecento; a due voti quando siano piú di cinquecento e meno di duemila; a tre voti quando siano piú di duemila e meno di cinquemila; a quattro voti quando siano piú di cinquemila e meno di diecimila; da diecimila in poi hanno diritto a un voto in piú per ogni diecimila rappresentati con un massimo di dieci voti.
I Sindacati di liberi esercenti un'arte o una professione hanno diritto a un voto quando rappresentino meno di cento artisti o professionisti; a due voti quando ne rappresentino da cento a cinquecento; a tre voti quando ne rappresentino da cinquecento a mille; a quattro voti quando ne rappresentino da mille a duemila; oltre i duemila hanno diritto ad un voto in piú per ogni duemila rappresentati con un massimo di dieci voti.
Le associazioni autorizzate legalmente di dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici sono assimilate, rispetto al diritto di voto, ai sindacati di liberi esercenti un'arte o una professione.
I sindacati di datori di lavoro hanno diritto ad un voto quando i datori di lavoro rappresentati impieghino insieme un capitale inferiore a cinque milioni; a due voti quando il capitale impiegato sia da cinque a venti milioni; a tre voti quando sia da venti a cinquanta milioni; a quattro voti quando sia da cinquanta a cento milioni; quando il capitale superi cento milioni avranno diritto ad un voto in piú ogni cento milioni di capitale impiegato in piú con un massimo di dieci voti.
In nessun caso il sindacato dei datori di lavoro di una data categoria di imprese può avere un numero di voti maggiore di quelli assegnati ai lavoratori della stessa categoria e viceversa. Egualmente nello stesso collegio in nessun caso il numero dei voti assegnati ai sindacati dei datori di lavoro può essere superiore a quello assegnato ai lavoratori da essi dipendenti.

Art. 6.
Hanno diritto a un voto individuale nel collegio provinciale:
a) i proprietari di fondi urbani e rustici, che paghino meno di diecimila lire di imposte dirette;
b) i professori, i magistrati, gli ufficiali e gli altri impiegati aventi diritto a voto di grado inferiore all'ottavo;
c) i segretari politici dei fasci aventi sede in Comuni con meno di ventimila abitanti;
d) i decorati di medaglia di bronzo al valor militare e i mutilati di categoria inferiore alla terza;
e) i parroci.
Hanno diritto a due voti individuali nel collegio provinciale:
a) i proprietari di fondi urbani e rustici, che paghino piú di diecimila e meno di cinquantamila lire di imposte dirette;
b) i professori, i magistrati, gli ufficiali e gli altri impiegati aventi diritto a voto di grado superiore all'ottavo e inferiore al quinto;
c) i Segretari politici dei Fasci aventi sede in Comuni con piú di ventimila e meno dei centomila abitanti e i membri dei direttori federali provinciali;
d) i decorati di medaglia d'argento al valor militare e i mutilati di guerra di seconda e terza categoria;
e) i canonici delle cattedrali.

Hanno diritto a tre voti individuali nei collegi provinciali:
a) i proprietari di fondi urbani e rustici che paghino piú di cinquantamila lire di imposte dirette;
b) i professori, i magistrati, gli ufficiali e gli altri impiegati aventi diritto a voto del grado quinto e dei gradi superiori;
c) i segretari politici dei Fasci di città aventi piú di centomila abitanti e i segretari provinciali del PNF;
d) i decorati di due o piú medaglie d'argento al valor militare o di medaglia d'oro e i grandi mutilati di guerra.

Art. 7.
I ventisei collegi nazionali sono a base istituzionale e sono cosí ripartiti:
a) uno per ciascuna delle tredici grandi confederazioni nazionali di sindacati legalmente riconosciuti ed uno per la confederazione nazionale dei sindacati legalmente autorizzati di dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici;
b) uno per ciascuna delle Supreme Corti giudiziarie ed amministrative del Regno;
c) uno per ciascuna delle grandi aziende autonome dello Stato; uno per l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, uno per le Assicurazioni Sociali ed uno per la Cassa Nazionale Infortuni;
d) uno per tutti gli altri enti morali di carattere nazionale legalmente riconosciuti da almeno tre anni ed aventi una rendita annua media, risultante dai bilanci dell'ultimo triennio di almeno centomila lire;
e) uno per le Alte cariche dello Stato; uno per i Senatori e per i Deputati in carica al momento in cui è indetta l'elezione.

Art. 8.
La Confederazione Nazionale degli Agricoltori e quella degli impiegati e operai dell'agricoltura eleggono ciascuna cinque deputati.
La Confederazione Generale degli Industriali e quella degli impiegati e operai dell'industria eleggono ciascuna tre deputati.
La Confederazione Nazionale dei commercianti e quella degli impiegati ed operai del commercio eleggono ciascuna due deputati.
La Confederazione Nazionale degli esercenti imprese di trasporti marittimi e aerei e quella degli impiegati ed operai di tali trasporti eleggono ciascuna due deputati.
La Confederazione Nazionale degli esercenti imprese di trasporti terrestri e quella degli impiegati ed operai di tali trasporti eleggono ciascuna due deputati.
La Confederazione Nazionale Bancaria e quella degli impiegati bancari eleggono ciascuna un deputato.
La Confederazione Nazionale dei Professionisti e degli Artigiani elegge cinque deputati.

Art. 9.
La Suprema Corte di Cassazione del Regno elegge tre deputati; il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti ciascuno due deputati.
L'Azienda Autonoma Ferroviaria elegge tre deputati; l'Azienda Postale e telegrafica e la Azienda dei Tabacchi eleggono ciascuna due deputati.
L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, la Cassa Nazionale Infortuni eleggono ciascuna un deputato.

Art. 10
Gli Enti Morali di carattere nazionale eleggono quindici deputati.
In tale votazione gli enti hanno diritto ad un voto quando le loro rendite annuali siano inferiori a cinquecentomila lire, e a un voto in piú per ogni cinquecentomila lire di reddito annuale, oltre il primo con un massimo di dieci voti.
Sono considerati enti di carattere nazionale quelli che esercitano la loro attività in tutto o in gran parte del territorio del Regno.

Art. 11.
Le Alte cariche dello Stato eleggono dieci deputati.
Hanno diritto di voto in questo collegio:
a) il Capo del Governo;
b) i collari della SS. Annunziata;
b bis) i presidenti della Camera e del Senato;
c) i Ministri Segretari di Stato e i Sottosegretari di Stato, anche se usciti di carica;
d) i Ministri di Stato;
e) i Marescialli d'Italia e il Grande Ammiraglio;
f) gli Arcivescovi e i Vescovi dello Stato;
g) il Segretario Generale, i Vice Segretari Generali e i membri del Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista;
h) i Grandi Ufficiali dello Stato non compresi nelle categorie precedenti;
i) i decorati di medaglia d'oro al valor militare e i grandi mutilati di guerra.
Nella votazione di questo collegio il Capo del Governo e i Collari della SS. Annunziata hanno diritto a cinque voti; i presidenti della Camera e del Senato e i Ministri Segretari di Stato hanno diritto a tre voti; i Ministri di Stato e i Sottosegretari di Stato hanno diritto a due voti. Tutti gli altri hanno diritto ad un voto.

Art. 12.
1 Senatori ed i Deputati in carica al momento in cui è indetta l'elezione eleggono cinque deputati.

Art. 13.
Una stessa persona può esser delegato di un ente avente diritto a voto e aver voto individuale.
Una stessa persona può esser delegato di un ente ovvero aver diritto a voto individuale in un collegio provinciale e aver voto in uno dei collegi nazionali.
Nessuno rivestendo piú qualità che darebbero diritto a voti individuali può cumulare tali voti, ma gli viene assegnato il numero dei voti che gli spetta per il titolo piú elevato.
Nessuno può essere delegato di piú enti aventi diritto a voto.

Art. 14
Gli Enti collettivi votano a mezzo di persone a ciò specialmente delegate. Essi possono delegare a una sola persona tutti o parte dei loro voti.
All'atto della nomina ad ogni delegato viene aggiunto un supplente.

Art. 15.
Nelle elezioni dei collegi provinciali, i delegati delle provincie sono nominati dalle Consulte Provinciali e i delegati dei Comuni dalle Assemblee dei Capi di famiglia del Comune.
È capo di famiglia ogni uomo coniugato con prole e ogni vedova con prole.
Il modo di designazione dei delegati degli altri enti aventi diritto a voto nei collegi provinciali è stabilito negli statuti elettorali provinciali.
Nelle elezioni dei collegi nazionali i deputati sono eletti:
a) per le grandi confederazioni nazionali dei sindacati legalmente riconosciuti o legalmente autorizzati dai consigli delle stesse confederazioni;
b) per le supremi corti giudiziarie ed amministrative del Regno, dalle Corti stessi in assemblea generale;
c) per le aziende autonome dello Stato e per gli istituti parastatali aventi diritto elettorale, dai rispettivi consigli di amministrazione;
d) per gli enti morali di carattere nazionale legalmente riconosciuti dall'assemblea dei delegati degli enti stessi; il modo di designazione di tali delegati viene stabilito negli statuti degli enti che dovranno a tale scopo essere soggetti a revisione;
e) per le alte cariche dello Stato dall'assemblea degli aventi diritto a voto;
f) per i Senatori e Deputati dall'assemblea generale dei Ministri.

Art. 16.
Ogni collegio provinciale deve avere un suo statuto da approvarsi per R. Decreto sentito il Parere della Commissione di dieci deputati e dieci senatori eletti dalle rispettive assemblee.
Nello Statuto deve essere indicato il modo di nomina dei delegati degli enti aventi diritto a voto, specificamente ente per ente e deve essere contenuto l'elenco degli enti medesimi nonché delle persone aventi diritto a voto individuale con l'indicazione del numero dei voti spettanti a ciascuno degli enti e degli individui iscritti.
Lo Statuto è soggetto a revisione ogni triennio.

Art. 17.
I collegi elettorali provinciali e nazionali sono convocati dal Re.
Dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del R. Decreto di convocazione dei collegi alla prima domenica stabilita per le elezioni devono decorrere almeno quindici giorni.
Le elezioni nei collegi nazionali si fanno nella domenica successiva a quella stabilita per le elezioni nei collegi provinciali.
Nel giorno stabilito per le elezioni dei collegi provinciali tutti i delegati e le altre persone aventi diritto a voto si riuniscono nel capoluogo della provincia dove avrà luogo la votazione. Nel giorno stabilito per le elezioni nei collegi nazionali tutti gli aventi diritto a voto si riuniscono in assemblea nei rispettivi collegi in Roma dove avranno luogo le elezioni.
I delegati e gli altri elettori hanno diritto al viaggio gratuito in seconda classe se si tratta di elettori dei collegi provinciali e in prima classe se si tratti di elettori dei collegi nazionali.
Le elezioni si fanno sempre a scrutinio di lista e sono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato un maggior numero di voti.


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