Con Legge 29 Giugno 1939, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Agosto
1939-XVIII, N. 179, sono state dettate le norme seguenti circa l'esercizio
delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica:
CAPO I.
Disposizioni generali
Art. 1. L'esercizio delle professioni
di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato,
procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio,
ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito
agrario, perito industriale, è, per i cittadini appartenenti alla
razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.
Art. 2. Ai cittadini italiani
di razza ebraica è vietato l'esercizio della professione di notaro.
Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminato è vietato
l'esercizio della professione di giornalista. Per quanto riguarda la professione
di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli
articoli 1 e 7 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.
Art. 3. I cittadini di razza
ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, che abbiano
ottenuto la discriminazione a termini dell'art. 14 del Regio decreto-legge
17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in "elenchi aggiunti",
da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno continuare
nell'esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni,
salve le limitazioni previste dalla presente legge. Sono altresì
istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti
dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali,
elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati. Si
applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta
e la disciplina degli albi professionali.
Art. 4. I cittadini italiani
di razza ebraica non discriminati, i quali esercitano una delle professioni
indicate dall'art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti
in elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della presente
legge, e potranno continuare nell'esercizio professionale con le limitazioni
stabilite dalla legge stessa.
Art. 5. Gli iscritti negli
elenchi speciali professionali previsti dall'art. 4 cessano dal far parte
delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute,
e non possono essere da queste rappresentati. Tuttavia si applicano ad
essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.
Art. 6. è fatto obbligo
ai professionisti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli
1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all'art. 23
di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine
di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi
competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli. I trasgressori sono puniti
con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire tremila. La
denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per
l'accertamento della razza ai sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge
17 novembre 1938-XVII, n. 1728. Il reato sarà dichiarato estinto
se il ricorso di cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di
non appartenenza del ricorrente alla razza ebraica. Ove la denunzia non
sia effettuata, gli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli
provvederanno d'ufficio all'accertamento. La cancellazione dagli albi
o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi non oltre il febbraio
1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di detto termine. La deliberazione
è notificata agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario,
e con le forme della notificazione della citazione.
CAPO II.
Degli elenchi speciali e delle
condizioni per essere iscritti
Art. 7. Per ogni circoscrizione
di Corte di appello sono istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi
speciali per le singole professioni previsti dall'art. 4. Nessuno può
essere iscritto contemporaneamente in più di un elenco per la stessa
professione; su domanda dell'interessato è ammesso tuttavia il
trasferimento da un elenco distrettuale all'altro. Il trasferimento non
interrompe il corso dell'anzianità di iscrizione.
Art. 8. I cittadini di razza
ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, esclusa quella
di giornalista, e che intendano ottenere l'iscrizione nel rispettivo elenco
speciale, dovranno farne domanda al primo presidente della Corte di appello
del distretto, in cui abbiano la residenza, nel termine di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. Per essere iscritti
negli elenchi speciali è necessario:
a) essere cittadini italiani;
b) essere di specchiata condotta morale e di non avere svolto azione contraria
agli interessi del Regime e della Nazione;
c) avere la residenza nella circoscrizione della Corte di appello;
d) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti
professionali per l'esercizio della rispettiva professione.
Art. 10. Non possono conseguire
l'iscrizione negli elenchi speciali coloro che abbiano riportato condanna
per delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione,
non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque o, comunque,
condanna che importi la radiazione o cancellazione dagli albi professionali.
Non possono, parimenti, conseguire l'iscrizione coloro che siano stati
o si trovino sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno
1931-IX, n. 773.
Art. 11. Le domande per l'iscrizione
devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di residenza;
d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
e) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore
a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti
a carico;
f) certificato dell'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di
residenza del richiedente, attestante che questi non è stato sottoposto
ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773;
g) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell'albo professionale.
Art. 12. Le attribuzioni relative
alla tenuta degli elenchi di cui all'art. 4 ed alla disciplina degli iscritti,
previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali, sono esercitate
nell'ambito di ciascun distretto di Corte di appello, per tutti gli elenchi,
da una Commissione distrettuale. Essa ha sede presso la Corte di appello,
è presieduta dal primo presidente della Corte medesima, o da un
magistrato della Corte, da lui delegato, ed è composta di sei membri,
rispettivamente designati dal Ministro per l'Interno, dal Segretario del
Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri
per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici e per le Corporazioni,
nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti
ed Artisti.
Art. 13. I componenti della
Commissione di cui all'articolo precedente sono nominati con decreto del
Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono
essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il
triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.
Art. 14. La Commissione distrettuale
verifica le domande di cui all'art. 8 e, ove ricorrano le condizioni richieste
dalla presente legge, delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo
elenco speciale. Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento
di almeno quattro componenti. Le deliberazioni della Commissione sono
motivate; vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità
di voti prevale quello del presidente. Esse sono notificate, nel termine
di 15 giorni, agli interessati ed al Procuratore generale presso la Corte
di appello, nonché al Prefetto, qualora riguardino esercenti le
professioni sanitarie.
Art. 15. Contro le deliberazioni
della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco,
nonché ai giudizi disciplinari, è dato ricorso tanto all'interessato
quanto al Procuratore generale della Corte di appello, e, nel caso di
esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto, entro 30 giorni dalla
notifica, ad una Commissione Centrale che ha sede presso il Ministero
di Grazia e Giustizia.
Art. 16. La Commissione centrale,
di cui all'articolo precedente, è presieduta da un magistrato di
grado terzo ed è composta del Direttore generale degli affari civili
e delle professioni legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia,
o di un suo delegato, e di altri sette membri, rispettivamente designati
dal Ministro per l'interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista,
Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'Educazione Nazionale,
per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura e per le Foreste e per le Corporazioni,
nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti
e degli Artisti. I componenti della Commissione sono nominati con decreto
Reale, su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano
in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione
di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.
Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l'intervento di
almeno cinque componenti. Il ministro per la Grazia e Giustizia provvede
con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione.
CAPO III.
Disciplina degli iscritti negli
elenchi speciali
Art. 17. Entro il mese di febbraio
di ogni anno, la Commissione di cui all'art. 12 procede alla revisione
dell'elenco speciale, apportandovi le modificazioni e le aggiunte che
fossero necessarie. Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni
degli articoli 14, ultimo comma, e 15.
Art. 18. La Commissione può
applicare sanzioni disciplinari:
1. per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell'elenco speciale commesso
nell'esercizio della professione;
2. per motivi di manifesta indegnità morale e politica. Le sanzioni
disciplinari sono:
a) censura;
b) sospensione dall'esercizio
professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
3. cancellazione dall'elenco. I provvedimenti di cui al comma precedente
sono notificati all'interessato per mezzo dell'ufficiale giudiziario.
L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa
dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero,
ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa
di uno o più membri. I fatti addebitati devono essere contestati
all'interessato con l'assegnazione di un termine per la presentazione
delle giustificazioni.
Art. 19. La cancellazione dall'elenco
speciale, oltre che per motivi disciplinari, può essere pronunciata
dalla Commissione, su domanda dell'interessato. Può essere promossa
d'ufficio su richiesta del procuratore generale della Corte di appello
nel caso:
a) di perdita della cittadinanza;
b) di trasferimento dell'iscritto in altro elenco;
c) di trasferimento dell'iscritto all'estero.
Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso
a norma dell'art. 15.
Art. 20. La condanna o l'applicazione
di una delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato col R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, importano la cancellazione
dall'elenco speciale. L'iscritto che si trovi sottoposto a procedimento
penale, ovvero deferito per l'applicazione di una delle misure di cui
al comma precedente, può essere sospeso dall'esercizio della professione.
La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura
e fino alla sua revoca.
CAPO IV.
Dell'esercizio professionale
degli iscritti negli elenchi aggiunti e negli elenchi speciali
Art. 21. L'esercizio professionale
da parte dei cittadini italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi
speciali, è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione
deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti
alla razza ebraica;
b) la professione di farmacista non può essere esercitata se non
presso le farmacie di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui
la farmacia appartiene svolga la propria attività istituzionale
esclusivamente nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica;
c) ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi
che importino funzioni di pubblico ufficiale, ne può essere consentito
l'esercizio di attività per conto di enti pubblici, fondazioni,
associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile
o in locali da questi dipendenti. La disposizione di cui alla lettera
c) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza
ebraica iscritti negli "elenchi aggiunti".
Art. 22. I cittadini italiani
di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori
giudiziari, se già iscritti, ne sono cancellati.
Art. 23. I cittadini di razza
ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali
dei conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei
ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell'art. 32 del testo unico
delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni,
approvato con R. decreto 20 settembre 1934XII, n. 2011, e, se vi sono
già iscritti, ne sono cancellati.
Art. 24. I professionisti forensi
cittadini italiani di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali
per l'infortunistica, perdono il diritto a mantenere l'iscrizione negli
albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 25. è vietata qualsiasi
forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti
non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.
Art. 26. L'esercizio delle
attività professionali vietate dall'art. 21 è punito ai
sensi dell'art. 348 del Codice penale. La trasgressione alle disposizioni
di cui all'art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi, dagli albi
professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.
CAPO V.
Disposizioni transitorie e
finali
Art. 27. I cittadini italiani
di razza ebraica possono continuare l'esercizio della professione senza
limitazioni fino alla cancellazione dall'albo. Avvenuta la cancellazione
e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell'elenco speciale,
non potranno esercitare alcuna attività professionale. Con la cancellazione
deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale
da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore
di cittadini non appartenenti alla razza ebraica. è tuttavia in
facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare
al professionista di razza ebraica non discriminato l'incarico conferitogli,
anche prima della cancellazione dall'albo.
Art. 28. I cittadini italiani
di razza ebraica, ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari
o superiori in virtù dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre
1938-XVII, n. 1728, nonché tutti coloro che, conseguito il titolo
accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale,
a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti
e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l'iscrizione
negli albi, nonché dalla presente legge, potranno ottenere la iscrizione
negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.
Art. 29. I notari di razza
ebraica, dispensati dall'esercizio a norma della presente legge, sono
ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante
a termini di legge da parte della Cassa nazionale del notariato. In deroga
alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo
di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione
se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, è
concessa una indennità di lire mille per ciascuno anno di servizio.
Art. 30. Ai giornalisti di
razza ebraica non discriminati, che cessano dall'impiego per effetto della
presente legge, verrà corrisposto dal datore di lavoro l'indennità
di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico
per il caso di risoluzione del rapporto d'impiego per motivi estranei
alla volontà del giornalista. L'Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani "Arnaldo Mussolini" provvederà
alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti,
alla liquidazione del fondo di previdenza costituito a suo nome e al trasferimento
al nome dei medesimi della proprietà della polizza di assicurazione
sulla vita, contratta dall'Istituto presso l'Istituto Nazionale delle
assicurazioni.
Art. 31. Con disposizioni successive
saranno regolati i rapporti tra i professionisti di razza ebraica e gli
enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente, escluse le categorie
contemplate negli articoli 29 e 30 della presente legge. Verranno inoltre
emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del rapporto d'impiego
privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti.
Art. 32. Il Ministro per la
Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato
ad emanare le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico
degli iscritti negli elenchi speciali, per il funzionamento delle commissioni
di cui agli articoli 12 e 15.
Art. 33. Agli effetti della
presente legge, l'appartenenza alla razza ebraica è determinata
a norma dell'art. 8 del R. decreto - legge 17 novembre 1938 - XVII, 1728,
ed ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l'interno
a norma dell'art. 26 dello stesso Regio decreto - legge.
Art. 34. Per tutto quanto non
è contemplato dalla presente legge, si applicano le leggi ed i
regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni.
Art. 35. Con decreto Reale
saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926
- IV, n. 100, le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere
per l'attuazione della presente legge.